Considerando che non sono ancora maturi i tempi per la definizione di un accordo di rinnovo, per la perdurante situazione di incertezza economica, aggravata dall'insorgere della pandemia Covid-19, Federalberghi e Manageritalia hanno firmato, in data 30 luglio 2021, un Accordo di proroga della validità del contratto fino al 31 dicembre 2021.
L'Accordo riporta diverse modifiche in materia di welfare e bilateralità.
Decorrenza e durata
L’Accordo di proroga decorre dal 1° gennaio 2020 ed ha vigore fino al 31 dicembre 2021, fatte salve le decorrenze specifiche previste per singoli istituti.
Per tutto quanto non previsto da tale Accordo, le Parti rinviano alle disposizioni del vigente CCNL e successive integrazioni, che si intendono integralmente confermate fino alla nuova data di scadenza.
Malattia e infortunio non dipendenti da cause di servizio
L’azienda è tenuta a conservare al dirigente non in prova, il posto per i periodi sotto indicati per i casi di malattia o infortunio non dipendenti da cause di servizio:
Alla scadenza dei suddetti termini, se perdura lo stato di malattia ed è documentato da regolari certificati medici, il dirigente può richiedere l'aspettativa (articolo 15 del CCNL).
Nel caso in cui alla scadenza del periodo di comporto o di aspettativa eventualmente richiesto, il rapporto di lavoro venga risolto da una delle due parti a causa del perdurare dello stato di malattia, al dirigente spetta, oltre al TFR, anche l'indennità sostitutiva dei preavviso.
Con riferimento al dirigente in prova, in caso di malattia e infortunio il periodo di conservazione del posto di lavoro corrisponde alla durata del periodo di prova concordato in sede di assunzione, alla scadenza del quale l'azienda ha facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con effetto immediato.
Malattia o infortunio per causa di servizio
In caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata
l'azienda deve conservare il posto al dirigente e corrispondergli l'intera retribuzione fino ad accertata guarigione e, in ogni caso, per un periodo non superiore ai 24 mesi dal giorno in cui si è verificato l'infortunio o ha avuto inizio la malattia.
Polizza assicurativa
L'azienda deve stipulare, a proprio carico e nell'interesse del dirigente, una polizza contro i rischi e gli infortuni e malattie professionali ed extra professionali che assicuri:
Le Parti hanno previsto di affidare all'Associazione Antonio Pastore un mandato esplorativo per la definizione, entro il mese di novembre 2021, di una garanzia assicurativa aggiuntiva a quelle attualmente contemplate dalla Convenzione, allo scopo di garantire, con una polizza collettiva:
Entro lo stesso termine le Parti firmatarie si sono impegnate ad incontrarsi per verificare le proposte dell'Associazione Pastore per le conseguenti determinazioni.
Formazione professionale
Federalbeghi e Manageritalia hanno convenuto di aderire alle attività organizzate a favore dei dirigenti, rientranti nell'ambito di applicazione del contratto, dal Centro di formazione per il management del terziario (CFMT). Si tratta di programmi di formazione fruibili dai dirigenti a titolo gratuito.
Le giornate di formazione potranno essere scelte dall’azienda o dal dirigente come precisato di seguito:
Le aziende devono garantire, a titolo di congedo retribuito, un periodo minimo di 6 giorni nell'arco di 3 anni per l'attuazione di programmi formativi di settore a favore dei dirigenti di prima nomina, concordando con gli stessi le aree di intervento e di approfondimento necessarie a mantenere e perfezionare le loro conoscenze tecniche e normative, per un corretto esercizio dell'attività professionale.
Gli oneri connessi all'attuazione della formazione professionale sono finanziati da una contribuzione annua, trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione. Si tratta di:
Dal 1° ottobre 2021 il contributo annuo sarà di:
Tali importi sono comprensivi della quota di contributo sindacale dl adesione contrattuale e per l'espletamento delle funzioni aggiuntive attribuite ai CFMT in materia di servizi di welfare e politiche attive.
In via transitoria, tali contributi saranno versati al Fondo di previdenza "Mario Negri" con i criteri, le modalità ed i sistemi previsti per i versamenti di pertinenza del Fondo stesso.
Outplacement
Le Parti hanno previsto che, dal 1° settembre 2021 in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, anche seguita da accordo transattivo o da conciliazione, fatta eccezione per le ipotesi di cessazione per giusta causa, licenziamento per ragioni disciplinari, dimissioni volontarie o risoluzione consensuale, il datore di lavoro dovrà versare al CFMT, un contributo di 2.500,00 euro
Welfare
Nell'ottica di raggiungere una migliore conciliazione degli impegni familiari e lavorativi e allo scopo di potenziare il sistema di welfare contrattuale, i firmatari hanno assegnato al Centro di formazione per il management del terziario delle competenze di supporto ed organizzative in materia.
Ai dirigenti rientranti nel campo di applicazione del CCNL il datore di lavoro ha la facoltà di riconoscere un importo annuo spendibile in beni e servizi di welfare. Qualora riconosciuto, tale importo deve essere stanziato in ugual misura per tutti i dirigenti impiegati dallo stesso datore di lavoro. La corresponsione dell'importo avviene in aggiunta ad eventuali sistemi di flexible benefits riconosciuti dal datore di lavoro.
In caso di assunzione o nomina intervenuta in corso d'anno, sia con contratto a tempo indeterminato che con contratto a termine, il valore in questione è riconosciuto pro quota, mentre non è riproporzionabile se il dirigente risulta in forza con un contratto part time.
Assistenza sanitaria integrativa Fondo Besusso
Il Fondo è finanziato con un contributo fissato nelle seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di 45.940,00 euro:
Dal 1° ottobre 2021 il contributo è fissato nella misura del 5,51% a carico dell'azienda per ciascun dirigente in servizio;
ll contributo va versato con cadenza trimestrale, per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità ( la stessa modalità di versamento dei contributi vale anche per gli altri Fondi Negri e Pastore).
Fatta eccezione per i programmi di prevenzione sanitaria riservati ai soli dirigenti in servizio ed ai prosecutori volontari, alle prestazioni del Fondo hanno diritto anche i familiari come individuati dal regolamento.
Possono essere iscritti al Fondo anche i seguenti soggetti:
Dal 1° gennaio 2018 la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è fissata in 2.054,00 euro, soggetti a rivalutazione anche sulla base delle esigenze di equilibrio tecnico del Fondo.
Dal 1° luglio 2004 è previsto un contributo a carico dei superstiti che beneficiano dell'assistenza sanitaria pari al 60% di quello previsto a carico dei dirigenti pensionati.
Previdenza complementare Fondo Mario Negri
Il contributo ordinario è dato dalla somma:
Il contributo integrativo, comprensivo della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale, a carico del datore di lavoro, è pari:
Previdenza integrativa individuale Fondo Antonio Pastore
Dal 1° gennaio 2000 il contributo a carico del datore di lavoro, comprensivo della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale, è fissato in 4.493,16 euro in ragione d'anno.
Dal 1° ottobre 2021 tale contributo è pari a 3.986,56 euro in ragione d'anno. Il contributo a carico del dirigente è fissato in 774,72 euro in ragione d'anno.
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