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ACCORDO DI PROROGA PER IL CCNL DIRIGENTI DELLE AZIENDE ALBERGHIERE

Federalberghi e Manageritalia hanno siglato un’intesa che sposta la scadenza al prossimo 31 dicembre

giovedì 23 settembre 2021
ACCORDO DI PROROGA PER IL CCNL DIRIGENTI DELLE AZIENDE ALBERGHIERE ACCORDO DI PROROGA PER IL CCNL DIRIGENTI DELLE AZIENDE ALBERGHIERE

Considerando che non sono ancora maturi i tempi per la definizione di un accordo di rinnovo, per la perdurante situazione di incertezza economica, aggravata dall'insorgere della pandemia Covid-19, Federalberghi e Manageritalia hanno firmato, in data 30 luglio 2021, un Accordo di proroga della validità del contratto fino al 31 dicembre 2021.
L'Accordo riporta diverse modifiche in materia di welfare e bilateralità.

Decorrenza e durata
L’Accordo di proroga decorre dal 1° gennaio 2020 ed ha vigore fino al 31 dicembre 2021, fatte salve le decorrenze specifiche previste per singoli istituti.
Per tutto quanto non previsto da tale Accordo, le Parti rinviano alle disposizioni del vigente CCNL e successive integrazioni, che si intendono integralmente confermate fino alla nuova data di scadenza.

Malattia e infortunio non dipendenti da cause di servizio
L’azienda è tenuta a conservare al dirigente non in prova, il posto per i periodi sotto indicati per i casi di malattia o infortunio non dipendenti da cause di servizio:

  • di 8 mesi in un anno solare (intendendosi il periodo a ritroso di 365 giorni rispetto all'ultimo eventomorboso), o
  • di 14 mesi ove si verifichino le condizioni di cui all'articolo 18-bis (prolungamento della conservazione del posto di lavoro per malattia), durante i quali deve corrispondere al lavoratore il 100% della retribuzione.

Alla scadenza dei suddetti termini, se perdura lo stato di malattia ed è documentato da regolari certificati medici, il dirigente può richiedere l'aspettativa (articolo 15 del CCNL).

Nel caso in cui alla scadenza del periodo di comporto o di aspettativa eventualmente richiesto, il rapporto di lavoro venga risolto da una delle due parti a causa del perdurare dello stato di malattia, al dirigente spetta, oltre al TFR, anche l'indennità sostitutiva dei preavviso.
Con riferimento al dirigente in prova, in caso di malattia e infortunio il periodo di conservazione del posto di lavoro corrisponde alla durata del periodo di prova concordato in sede di assunzione, alla scadenza del quale l'azienda ha facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con effetto immediato.

Malattia o infortunio per causa di servizio
In caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata

  • da infortunio per causa di servizio, o
  • da malattia professionale prevista dalla legge

l'azienda deve conservare il posto al dirigente e corrispondergli l'intera retribuzione fino ad accertata guarigione e, in ogni caso, per un periodo non superiore ai 24 mesi dal giorno in cui si è verificato l'infortunio o ha avuto inizio la malattia.

Polizza assicurativa
L'azienda deve stipulare, a proprio carico e nell'interesse del dirigente, una polizza contro i rischi e gli infortuni e malattie professionali ed extra professionali che assicuri:

  • in aggiunta al normale trattamento di liquidazione in caso di invalidità permanente causata da infortunio o malattia professionale, che non consenta la prosecuzione del lavoro, una somma pari a 6 annualità della retribuzione di fatto;
  • in caso di invalidità permanente parziale, causata da infortunio o malattia professionale, una somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di cui al primo punto, sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al testo unico approvato con decreto Presidente della Repubblica n. 1124/1965;
  • in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso dl morte causata da infortunio o malattia professionale, una somma a favore degli aventi diritto pari a 5 annualità della retribuzione globale di fatto.

Le Parti hanno previsto di affidare all'Associazione Antonio Pastore un mandato esplorativo per la definizione, entro il mese di novembre 2021, di una garanzia assicurativa aggiuntiva a quelle attualmente contemplate dalla Convenzione, allo scopo di garantire, con una polizza collettiva:

  • l'osservanza delle tutele stabilite dal CCNL in caso di infortunio professionale ed extra professionale;
  • una maggiore economicità per le imprese.

Entro lo stesso termine le Parti firmatarie si sono impegnate ad incontrarsi per verificare le proposte dell'Associazione Pastore per le conseguenti determinazioni.

Formazione professionale
Federalbeghi e Manageritalia hanno convenuto di aderire alle attività organizzate a favore dei dirigenti, rientranti nell'ambito di applicazione del contratto, dal Centro di formazione per il management del terziario (CFMT). Si tratta di programmi di formazione fruibili dai dirigenti a titolo gratuito.
Le giornate di formazione potranno essere scelte dall’azienda o dal dirigente come precisato di seguito:

  • scelte dall'azienda dedicate all'aggiornamento e sviluppo di singoli dirigenti, comprese le eventuali spese di viaggio e di permanenza, sono da considerarsi giornate lavorative e vanno imputate a carico dell'azienda stessa.
  • scelte dal dirigente, vanno imputate a carico del dirigente stesso con riferimento alle eventuali spese di viaggio e di permanenza. Tali giornate sono detraibili dal monte ferie individuale.

Le aziende devono garantire, a titolo di congedo retribuito, un periodo minimo di 6 giorni nell'arco di 3 anni per l'attuazione di programmi formativi di settore a favore dei dirigenti di prima nomina, concordando con gli stessi le aree di intervento e di approfondimento necessarie a mantenere e perfezionare le loro conoscenze tecniche e normative, per un corretto esercizio dell'attività professionale.
Gli oneri connessi all'attuazione della formazione professionale sono finanziati da una contribuzione annua, trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione. Si tratta di:

  • 129,12 euro a carico del datore di lavoro e
  • 129,12 euro a carico del dirigente.

Dal 1° ottobre 2021 il contributo annuo sarà di:

  • 290,00 euro a carico del datore di lavoro e
  • 130,00 euro a carico del dirigente.

Tali importi sono comprensivi della quota di contributo sindacale dl adesione contrattuale e per l'espletamento delle funzioni aggiuntive attribuite ai CFMT in materia di servizi di welfare e politiche attive.
In via transitoria, tali contributi saranno versati al Fondo di previdenza "Mario Negri" con i criteri, le modalità ed i sistemi previsti per i versamenti di pertinenza del Fondo stesso.

Outplacement
Le Parti hanno previsto che, dal 1° settembre 2021 in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, anche seguita da accordo transattivo o da conciliazione, fatta eccezione per le ipotesi di cessazione per giusta causa, licenziamento per ragioni disciplinari, dimissioni volontarie o risoluzione consensuale, il datore di lavoro dovrà versare al CFMT, un contributo di 2.500,00 euro

  • per l'attivazione di procedure di outplacement, o
  • per l'accesso a programmi di politiche attive finalizzate alla ricollocazione dei dirigenti.


Welfare
Nell'ottica di raggiungere una migliore conciliazione degli impegni familiari e lavorativi e allo scopo di potenziare il sistema di welfare contrattuale, i firmatari hanno assegnato al Centro di formazione per il management del terziario delle competenze di supporto ed organizzative in materia.
Ai dirigenti rientranti nel campo di applicazione del CCNL il datore di lavoro ha la facoltà di riconoscere un importo annuo spendibile in beni e servizi di welfare. Qualora riconosciuto, tale importo deve essere stanziato in ugual misura per tutti i dirigenti impiegati dallo stesso datore di lavoro. La corresponsione dell'importo avviene in aggiunta ad eventuali sistemi di flexible benefits riconosciuti dal datore di lavoro.
In caso di assunzione o nomina intervenuta in corso d'anno, sia con contratto a tempo indeterminato che con contratto a termine, il valore in questione è riconosciuto pro quota, mentre non è riproporzionabile se il dirigente risulta in forza con un contratto part time.

Assistenza sanitaria integrativa Fondo Besusso
Il Fondo è finanziato con un contributo fissato nelle seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di 45.940,00 euro:

  • 5,50% a carico del datore di lavoro per ciascun dirigente in servizio;

Dal 1° ottobre 2021 il contributo è fissato nella misura del 5,51% a carico dell'azienda per ciascun dirigente in servizio;

  • 2,56% a carico del datore di lavoro, a favore della gestione dirigenti pensionati, comprensivo della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze della stessa;
  • 1,87% a carico del dirigente in servizio.

ll contributo va versato con cadenza trimestrale, per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità ( la stessa  modalità di versamento dei contributi vale anche per gli altri Fondi Negri e Pastore).
Fatta eccezione per i programmi di prevenzione sanitaria riservati ai soli dirigenti in servizio ed ai prosecutori volontari, alle prestazioni del Fondo hanno diritto anche i familiari come individuati dal regolamento.

Possono essere iscritti al Fondo anche i seguenti soggetti:

  • i dirigenti titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria;
  • i superstiti beneficiari di pensione di reversibilità o indiretta INPS (o di altre forme obbligatorie sostitutive, esclusive o esonerative);
  • i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l'iscrizione in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro. La contribuzione a carico del prosecutore volontario è pari alla somma degli importi dovuti al Fondo dal dirigente in attività e dall'azienda.

Dal 1° gennaio 2018 la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è fissata in 2.054,00 euro, soggetti a rivalutazione anche sulla base delle esigenze di equilibrio tecnico del Fondo.
Dal 1° luglio 2004 è previsto un contributo a carico dei superstiti che beneficiano dell'assistenza sanitaria pari al 60% di quello previsto a carico dei dirigenti pensionati.

Previdenza complementare Fondo Mario Negri
Il contributo ordinario è dato dalla somma:

  • del contributo a carico del datore di lavoro, pari al 12,35% a decorrere dal 1° gennaio 2018, e al 12,86% dal 1° ottobre 2021 e
  • del contributo a carico del dirigente pari all'1%, calcolati sulla retribuzione convenzionale annua (59.224,54 euro).

Il contributo integrativo, comprensivo della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale, a carico del datore di lavoro, è pari:

  • al 2,15% dal 1° gennaio 2019;
  • al 2,19% dal 1° gennaio 2020;
  • al 2,31% dal 1° gennaio 2021 della retribuzione convenzionale annua (59.224,54 euro) e confluisce nel conto generale.


Previdenza integrativa individuale Fondo Antonio Pastore

Dal 1° gennaio 2000 il contributo a carico del datore di lavoro, comprensivo della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale, è fissato in 4.493,16 euro in ragione d'anno.
Dal 1° ottobre 2021 tale contributo è pari a 3.986,56 euro in ragione d'anno. Il contributo a carico del dirigente è fissato in 774,72 euro in ragione d'anno.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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