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TRASPORTO ADR: IL CONSULENTE PER IL SOGGETTO SPEDITORE

Una nota ministeriale chiarisce i casi di non obbligatorietà della nomina del consulente per trasporto stradale di merci pericolose

mercoledì 21 dicembre 2022

Con la nota prot. U 0040141 del 21 dicembre 2022 (scaricabile da questo link) il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti chiarisce l’ambito di applicazione dell’obbligo di nomina del Consulente ADR, previsto dalla disciplina ADR (2009) a partire dal prossimo 1° gennaio 2023, che riguarda  anche i soggetti speditori (come definiti dalla sezione 1.2.1 dell’accordo ADR).

Si rammenta che, ai sensi della richiamata sezione, è “speditore” l’impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi.

A questo proposito, la nota evidenzia che, anche in tali circostanze, valgono i casi di non obbligatorietà ed esenzione previsti dalla disciplina per i trasporti in piccole quantità ed i trasporti occasionali di merci pericolose, così come previsto dal punto 1.8.3.2 dell’accordo ADR (ovvero: numero operazioni limitate a 24 volte/anno, 3 volte/mese di quantitativi non superiori a 180 tonn/anno di merci e/o rifiuti pericolosi).

La nota ricorda, infine, che anche qualora ricorrano le condizioni di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente previste, gli operatori coinvolti sono tenuti al rispetto delle prescrizioni sancite dall’accordo.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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