Il Decreto Coesione (DL 60/2024 convertito in Legge 95/2024) consegna alle aziende un quadro di opportunità - agevolazioni contributive - per le future assunzioni di giovani under 35, donne e per i datori di lavoro con unità produttive situate nelle regioni, principalmente del Mezzogiorno, ubicate in ZES -Zona economica speciale. È bene precisare però che l’operatività di queste norme necessita ancora dell’adozione del decreto attuativo da parte del ministero del Lavoro e del ministero dell’Economia e delle Finanze .
Il monitoraggio del rispetto del tetto di spesa è affidato all’INPS. L’incentivo sarà quindi riconosciuto sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, il cui invio sarà indicato dallo stesso Istituto attraverso appositi documenti.
Di seguito, si riporta una descrizione delle principali agevolazioni per le assunzioni previste dal Decreto Coesione.
BONUS GIOVANI
Al fine di incrementare l’occupazione giovanile stabile, è stata introdotto un esonero contributivo per l’assunzione di “giovani under 35”.
L’esonero è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 fino al 31 dicembre 2025, procedono ad assunzioni di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a trasformazioni del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.
L’ammontare dell’esonero è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di euro 500 su base mensile per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 24 mesi.
Il lavoratore, alla data dell’assunzione, o della trasformazione del contratto a tempo indeterminato:
Alle medesime condizioni, l’esonero è riconosciuto nel limite massimo di 650 euro su base mensile se l’assunzione avviene nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).
Inoltre, l’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione, in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del D.lgs. 216/2023.
BONUS DONNE
Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le cosiddette lavoratrici svantaggiate, è riconosciuto un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 fino al 31 dicembre 2025 assumono lavoratrici - di qualsiasi età e prive di un impiego regolarmente retribuito (da sei mesi nelle regioni del Mezzogiorno e da ventiquattro mesi ovunque residenti) - con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L’ammontare dell’esonero è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di euro 650 su base mensile per ciascuna lavoratrice e per un periodo massimo di 24 mesi.
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del D.lgs. 216/2023.
Inoltre, ai fini della fruizione dell’esonero, è necessario realizzare un incremento occupazionale netto, nonché attendere le modalità attuative che saranno successivamente emanate dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le successive istruzioni operative da parte dell’INPS.
BONUS ZES OVER 35
Al fine di ridurre i divari territoriali nel nostro Paese, è stato previsto un nuovo esonero a favore dei datori di lavoro che intendono effettuare nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 1° settembre 2024 sino al 31 dicembre 2025, in una delle regioni ubicate nella Zona ZES.
La cosiddetta “Zona - Zes Unica” è stata istituita quale Zona economica speciale per il Mezzogiorno, che comprende tutti i comuni dei territori delle regioni svantaggiate quali Abruzzo, Basilicata Calabria, Campania, Molise, Sicilia e la Sardegna. L’esonero è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle richiamate regioni svantaggiate.
Ai fini dell’accesso al beneficio, il lavoratore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
L’ammontare dell’esonero è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di euro 650 su base mensile per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 24 mesi, e comunque nei limiti della spesa autorizzata.
Inoltre, l’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del D.lgs. 216/2023.
REQUISITI DEI DATORI DI LAVORO
I datori di lavoro, per poter beneficiare di tali agevolazioni contributive, devono rispettare le condizioni generali previste dall’articolo 31 del D.lgs. 150/2015 e, inoltre:
OPERATIVITÀ E FRUIBILITÀ DEGLI INCENTIVI
Nonostante le agevolazioni siano applicabili a decorrere dal 1° settembre 2024, si precisa che per l’effettiva operatività e fruizioni delle stesse, sarà necessario attendere:
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