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AIUTI PER PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI AI DIPENDENTI

L’articolo 60 del “Decreto Rilancio” prevede che Regioni, enti territoriali e Camere di Commercio adottino misure di sostegno alle imprese, senza incorrere nei limiti previsti per gli aiuti di Stato

venerdì 26 giugno 2020
AIUTI PER PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI AI DIPENDENTI AIUTI PER PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI AI DIPENDENTI

All’articolo 60 del “Decreto Rilancio” si legge una disposizione di particolare interesse. Infatti, al fine di salvaguardare i posti di lavoro ed evitare licenziamenti durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19, è previsto che le Regioni, le Province Autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di Commercio abbiano la possibilità di adottare misure di sostegno alle imprese senza incorrere nei limiti previsti per gli aiuti di Stato. Vediamone i dettagli.
Gli aiuti possono essere erogati sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti.

Essi sono concessi:
• al fine di contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive e assistenziali delle imprese, inclusi i lavoratori autonomi;
• sotto forma di regimi destinati alle imprese di determinati settori o Regioni, o di determinate dimensioni, particolarmente colpite dall’emergenza in corso.

La sovvenzione per il pagamento dei salari deve essere concessa per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla domanda di aiuto, ovvero dalla data di inizio dell’imputabilità della sovvenzione se anteriore (la quale può essere retrodatata al 1° febbraio 2020). Vale per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione dell’attività aziendale dovuta all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto. La sovvenzione mensile non deve superare l’80% della retribuzione mensile lorda dei beneficiari, inclusi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e può essere combinata con altre misure di sostegno all’occupazione generalmente disponibili o selettive, purché il sostegno combinato non comporti una sovracompensazione dei costi salariali del personale interessato. Le sovvenzioni possono essere, inoltre, combinate con i differimenti delle imposte e dei pagamenti dei contributi previdenziali.

Il comma 7 dell’art. 60 chiarisce, infine, che gli aiuti in esame non possono consistere nei trattamenti di integrazione salariale di cui al D. Lgs n. 148/2015 (dunque, trattamenti “ordinari”), nonché negli artt. da 19 a 22 del DL n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020 (dunque, trattamenti connessi all’emergenza COVID-19).

Gli aiuti di Stato in esame sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020. In questo senso Confcommercio Vicenza ha sollecitato le amministrazioni territoriali ad adottare i provvedimenti attuativi che consentano di realizzare questi importanti interventi.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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