All’articolo 60 del “Decreto Rilancio” si legge una disposizione di particolare interesse. Infatti, al fine di salvaguardare i posti di lavoro ed evitare licenziamenti durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19, è previsto che le Regioni, le Province Autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di Commercio abbiano la possibilità di adottare misure di sostegno alle imprese senza incorrere nei limiti previsti per gli aiuti di Stato. Vediamone i dettagli.
Gli aiuti possono essere erogati sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti.
Essi sono concessi:
• al fine di contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive e assistenziali delle imprese, inclusi i lavoratori autonomi;
• sotto forma di regimi destinati alle imprese di determinati settori o Regioni, o di determinate dimensioni, particolarmente colpite dall’emergenza in corso.
La sovvenzione per il pagamento dei salari deve essere concessa per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla domanda di aiuto, ovvero dalla data di inizio dell’imputabilità della sovvenzione se anteriore (la quale può essere retrodatata al 1° febbraio 2020). Vale per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione dell’attività aziendale dovuta all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto. La sovvenzione mensile non deve superare l’80% della retribuzione mensile lorda dei beneficiari, inclusi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e può essere combinata con altre misure di sostegno all’occupazione generalmente disponibili o selettive, purché il sostegno combinato non comporti una sovracompensazione dei costi salariali del personale interessato. Le sovvenzioni possono essere, inoltre, combinate con i differimenti delle imposte e dei pagamenti dei contributi previdenziali.
Il comma 7 dell’art. 60 chiarisce, infine, che gli aiuti in esame non possono consistere nei trattamenti di integrazione salariale di cui al D. Lgs n. 148/2015 (dunque, trattamenti “ordinari”), nonché negli artt. da 19 a 22 del DL n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020 (dunque, trattamenti connessi all’emergenza COVID-19).
Gli aiuti di Stato in esame sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020. In questo senso Confcommercio Vicenza ha sollecitato le amministrazioni territoriali ad adottare i provvedimenti attuativi che consentano di realizzare questi importanti interventi.
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