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ALBO GESTORI AMBIENTALI: LE PRESCRIZIONI IN VIGORE DAL 15 MARZO 2022

L’adeguamento si è reso necessario per le rilevanti disposizioni normative di tutela dell’ambiente nel frattempo introdotte

venerdì 25 marzo 2022
ALBO GESTORI AMBIENTALI-LE PRESCRIZIONI IN VIGORE DAL 15 MARZO 2022 ALBO GESTORI AMBIENTALI-LE PRESCRIZIONI IN VIGORE DAL 15 MARZO 2022

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, con Deliberazione n. 3 del 7 febbraio 2022, ha pubblicato l’aggiornamento delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione all’Albo riguardanti le seguenti categorie:

1  raccolta e trasporto di rifiuti urbani
4  raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
5  raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi
6  imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma
 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
8  intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi
9  bonifica di siti
10  bonifica dei beni contenenti amianto
2-bis  produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti,
 nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri
 rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212,
 comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3-bis  distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di
 apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di
 assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
 territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.
4-bis  attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi
 dell’articolo 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124.
2-ter  associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto
 occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana di cui
 all’articolo 5, comma 1 del D.M. 1 febbraio 2018.
 Trasporti ferroviari (categorie da 1 a 5) 

 

La deliberazione sarà trasmessa dall’Albo a tutte le imprese iscritte.

Questo si è reso necessario per consentire l’adeguamento alle nuove prescrizioni,  in considerazione “delle rilevanti disposizioni normative di tutela dell’ambiente nel frattempo introdotte”.

Infine, va ricordato che qualsiasi  provvedimento di iscrizione, variazione e rinnovo deve essere acquisito elettronicamente dall’impresa mediante l’area riservata del portale dell’Albo.

In allegato, il testo integrale del provvedimento che include i dettagli delle prescrizioni nei rispettivi allegati alla delibera.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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