Vediamo da vicino alcune novità in tema di ambiente che interessano le aziende rappresentate.
Piano di emergenza esterna: attenzione alla scadenza del 6 dicembre 2021
Con il DPCM 27 Agosto 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 07/10/2021, sono state approvate le Linee Guida per la predisposizione del Piano di Emergenza Esterna (PEE) e per la relativa informazione della popolazione.
I gestori degli impianti di stoccaggio/trattamento di rifiuti e dei centri di raccolta comunali, entro il 6 dicembre 2021, dovranno trasmettere al Prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per la predisposizione del Piano di Emergenza Esterna (PEE). Il prefetto nei successivi 12 mesi redigerà o aggiornerà il PEE.
I gestori entro il 6 dicembre 2021 dovranno quindi trasmettere al Prefetto quanto segue:
Albo Gestori Ambientali: cancellazione codice CER 07 02 18
In applicazione del Decreto Legge "Semplificazioni", il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha disposto la cancellazione d'ufficio del codice CER "07 02 18 - scarti di gomma" da tutte le autorizzazioni (circolare dell'Albo Gestori Ambientali n.10 del 19/10/2021).
Novità iscrizioni Albo Nazionale Gestori Ambientali
Ai sensi della Delibera n. 3/2020, le imprese dovranno indicare nell’istanza telematica quali veicoli sono dotati di dispositivo per il caricamento di carrozzerie mobili (veicoli scarrabili) e le tipologie di carrozzerie mobili a questi abbinati.
Per le categorie 1, 4, 5 e 6, le carrozzerie mobili sono iscritte indicando i codici CER che possono trasportare (l’impresa allega l’attestazione RT secondo il modello aggiornato con la delibera stessa).
Il veicolo scarrabile è autorizzato a trasportare i CER della carrozzeria mobile montata.
Pertanto, le imprese dovranno:
- identificare le tipologie di carrozzerie mobili che intendono utilizzare (Cassoni, Cisterne, Container, Casse Mobili, Compattatori, Pianali);
- associare le carrozzerie mobili alle categorie (categorie 1, 2bis, 4, 5, 6);
- abbinare puntualmente i codici rifiuto per ogni tipologia di carrozzeria mobile (categorie 1, 4, 5, 6);
- indicare per ciascun veicolo scarrabile quali tipologie di carrozzerie mobili possono essere montate;
- associare ciascun veicolo scarrabile alle categorie;
- allegare l’attestazione RT secondo il modello aggiornato con la delibera stessa (categorie 1, 4, 5, 6).
I provvedimenti d’iscrizione all’Albo devono essere aggiornati entro il 31 dicembre 2021.
CONAI: riduzione del contributo ambientale
A partire dal 1° gennaio 2022, il CONAI ha deliberato una riduzione del contributo ambientale per gli imballaggi in carta e cartone e per alcuni di quelli in plastica.
La riduzione è legata essenzialmente alle quotazioni delle materie prime di imballaggio cellulosiche e plastiche e ai relativi valori di mercato.
Per quanto riguarda la carta, il contributo passa da 25 EUR/tonn a 10 EUR/tonn.
Relativamente agli imballaggi in plastica, lo schema relativo alla rimodulazione delle fasce contributive viene così articolato:
FASCIA | TIPOLOGIA DI IMBALLAGGIO IN PLASTICA | CONTRIBUTO Euro/T |
Fascia A 1 | Imballaggi rigidi e flessibili con una filiera industriale di riciclo e selezione efficace e consolidata, in prevalenza gestiti in circuiti commercio e industria | da 150,00 a 104,00 |
Fascia B 1 | Imballaggi con una filiera industriale di riciclo e selezione efficace e consolidata in prevalenza da circuito domestico | da 208,00 a 149,00 |
Fascia B 2 | Altri imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito domestico e/o commercio e industria | da 560,00 a 520,00 |
Fascia C | Imballaggi con attività sperimentali di selezione/riciclo in corso o non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali | da 660,00 a 642,00 |
Sono soggette a riduzione anche le procedure forfetarie/semplificate per l’importazione di imballaggi pieni, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2022:
IMPORTAZIONE IMBALLAGGI PIENI | ALIQUOTA DA APPPLICARE SU VALORE COMPLESSIVO DELLE IMPORTAZIONI |
Prodotti alimentari imballati | da 0,20% a 0,17 % |
Prodotti NON alimentari imballati | da 0,20% a 0,17 % |
In caso di calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi (tara) delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) il contributo scenderà da 101 a 90 EUR/tonn.
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