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AMBIENTE, SI AVVICINA "RENTRI"

Definito il Registro Elettronico di Tracciabilità dei Rifiuti, che prevede un modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti

venerdì 18 giugno 2021
AMBIENTE: SI AVVICINA IL REGISTRO ELETTRONICO DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI) AMBIENTE: SI AVVICINA IL REGISTRO ELETTRONICO DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

Il D.Lgs 116/2020, in vigore dal 26/09/2020 ha apportato diverse modifiche nel settore ambientale, tra queste il superamento del regime cartaceo per la gestione rifiuti.

Come noto, dopo la fallimentare esperienza del SISTRI, le imprese hanno potuto proseguire con le consuete procedure che prevedono l’adozione del registro carico/scarico per i produttori, i formulari di trasporto (FIR) e, quando prevista, la tradizionale dichiarazione MUD annuale.

Sempre nel contesto di questi obblighi al D.Lgs 152/2006 che determina le modalità di gestione rifiuti, si aggiunge un nuovo articolo, il 188-bis che definisce il nuovo sistema informatico di tracciabilità RENTRI. Il servizio sarà gestito dal Ministero della Transizione Ecologica e supportato tecnicamente dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, che già oggi presiede e determina le autorizzazioni dei gestori professionali che effettuano trasporto dei rifiuti.

Come funziona. L’obbiettivo del RENTRI – così come voluto dal progetto – è facilmente riassumibile dalla descrizione fornita dal nuovo articolo di Legge: “consentire il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema”

Il RENTRI una volta a regime, introdurrà quindi un modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti quali l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto, e la tenuta dei registri cronologici di carico/scarico. Va aggiunto che, potendo contare su una trasmissione sempre aggiornata dei dati da parte delle imprese, si potrà ritenere superato anche l’obbligo della dichiarazione MUD.

Chi sono i soggetti obbligati all’iscrizione. L’adesione al RENTRI seguirà normativamente ciò che già attualmente è definito dal D.Lgs 152/2006. Nella fattispecie gli obbligati all’adesione sono:

  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e da operazioni di recupero/smaltimento con più di 10 dipendenti;
  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti;
  • Le imprese ed enti che trasportano i propri rifiuti pericolosi ai sensi dell’art. 212 c. 8;
  • I commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.


Entro quando è necessario iscriversi. Sono stati al momento definiti alcuni step sperimentali riservati su base volontaria per testare e ottimizzare il sistema, ma il calendario – salvo decreti attuativi di prossima pubblicazione ed eventuali proroghe – è al momento così definito:

  • I produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 100 dipendenti, e gli altri soggetti diversi dai produttori sono tenuti all’iscrizione entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto (26/09/2021);
  • I produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti sono tenuti all’iscrizione entro 18 mesi (26/03/2022);
  • I produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti e coloro che, non obbligati, intendano procedere all’iscrizione su base volontaria sono tenuti all’iscrizione entro 30 mesi (26/03/2023);
  • I restanti soggetti obbligati entro 36 mesi (26/09/2023).

In attesa dei decreti attuativi, continuano quindi a trovare applicazione i precedenti decreti ministeriali in materia di tenuta dei registri di carico e scarico, e di produzione dei formulari per l'identificazione dei rifiuti trasportati.

Per tutti i soggetti non obbligati all'iscrizione al RENTRI, i suddetti adempimenti potranno continuare ad essere assolti tramite i consueti formati cartacei.

Gli Uffici di Confcommercio Vicenza sono a disposizione per fornire informazioni e chiarimenti (tel. 0444 964300).

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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