Per quanto attiene agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, va innanzitutto specificato che le disposizioni introdotte dalle Legge di Bilancio 2022 producono effetti sulle richieste di trattamenti, in cui l’inizio della riduzione/sospensione dell’attività lavorativa si colloca dal 1° gennaio 2022 in avanti.
Le stesse disposizioni non trovano, invece, applicazione per le richieste riguardanti periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021.
Vediamo nello specifico le nuove regole.
LAVORATORI DESTINATARI DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI
Per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale (ordinaria e straordinaria), nonché delle tutele garantite dal Fondo di integrazione salariale (FIS), anche i lavoratori assunti in apprendistato, qualunque sia la tipologia (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca).
ANZIANITÀ DI EFFETTIVO LAVORO
Per i trattamenti richiesti dal 1° gennaio 2022, si riduce da 90 a 30 giorni l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, alla data di presentazione della domanda di concessione.
Si conferma, inoltre, che nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, ai fini dell’anzianità richiesta, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
Rimane inalterata l’eccezione al principio generale dell’anzianità di effettivo lavoro, secondo cui tale condizione non è necessaria per le sole domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili.
IMPORTO DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
È introdotto, per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, un unico massimale che, per l’anno 2022, è pari a € 1.199,72 ed è annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT e prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.
MODALITÀ DI EROGAZIONE E TERMINE PER IL RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI
In caso di richiesta di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Si ricorda che, nel regime ordinario, il ricorso al pagamento diretto a carico dell’Istituto è possibile solo su specifica richiesta dei datori di lavoro e in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie degli stessi.
COMPUTO DEI DIPENDENTI
Ai fini della determinazione della dimensione aziendale, sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda.
In conseguenza dell’estensione delle tutele in costanza di rapporto di lavoro a tutti i datori di lavoro, a prescindere dalla consistenza dell’organico, a decorrere dal periodo contributivo “gennaio 2022”, il contributo di finanziamento dell’ammortizzatore sociale di riferimento verrà richiesto anche ai datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.
COMPATIBILITÀ CON LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA
A seguito della modifica introdotta dalla legge di Bilancio 2022, viene previsto che il lavoratore, beneficiario del trattamento di integrazione salariale, che durante il periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi, nonché di lavoro autonomo, non abbia titolo al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate.
Se il lavoratore svolge, invece, attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.
CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA (CIGS)
Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione con riferimento ai datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs n. 148/2015.
L’estensione della cassa integrazione salariale straordinaria e dei relativi obblighi contributivi è estesa pertanto a tutti i datori di lavoro, con dimensione occupazionale media semestrale superiore a 15 dipendenti, che rientrano nelle tutele del Fondo di Integrazione Salariale.
Destinatari CIGS | Soglia dimensionale media |
Datori di lavoro non coperti dai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40, quindi: datori di lavoro destinatari del FIS | + 15 dipendenti nel semestre precedente |
Causali intervento | Caratteristiche e contenuti |
Riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione* *saranno individuati con DM |
Necessario presentare un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale ovvero a gestire processi di transizione. Il relativo programma deve, in ogni caso, essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale, anche in termini di riqualificazione professionale e di potenziamento delle competenze del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell’orario di lavoro |
Crisi aziendale | Necessaria la presentazione di un piano di risanamento per fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale con l‘indicazione degli obiettivi concretamente raggiungibili, finalizzati alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia dei livelli occupazionali |
Contratto di solidarietà | Stipulato dall'impresa attraverso contratti collettivi aziendali, ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs n. 81/2015, che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego |
FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS)
La legge di Bilancio 2022 riordina la disciplina relativa al Fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29 del D.Lgs n. 148/2015.
CAMPO DI APPLICAZIONE
A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del D.Lgs n. 148/2015, ossia della cassa integrazione ordinaria, e non destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del medesimo decreto legislativo.
PRESTAZIONI
La legge di Bilancio 2022 prevede che, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l’assegno di integrazione può essere richiesto in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali.
Per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, il Fondo di integrazione salariale potrà riconoscere prestazioni per causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia ordinarie sia straordinarie.
Per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente, e che, quindi, rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria il FIS può riconoscere l’assegno di integrazione salariale esclusivamente in relazione a causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa ordinarie.
DURATA E MISURA
Per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l’assegno di integrazione salariale è riconosciuto dal FIS per le seguenti durate massime:
a) 13 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;
b) 26 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti.
Per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, cessa di operare la disposizione (c.d. tetto aziendale), che limita le prestazioni concesse dal FIS in misura non superiore a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso.
ALIQUOTE DI FINANZIAMENTO
Limitatamente all’anno 2022 (periodi di paga da gennaio 2022 a dicembre 2022), è prevista una riduzione delle aliquote ordinarie (sia quote a carico del datore di lavoro che del lavoratore) di finanziamento del Fondo di integrazione salariale e della cassa integrazione straordinaria.
L’ALIQUOTA di finanziamento del FIS, con la riduzione prevista dalla legge di Bilancio 2022, è rimodulata come segue:
ANNO 2022 | |
DESTINATARI |
MISURA DELLA CONTRIBUZIONE |
Datori di lavoro fino a 5 dipendenti |
0,15% (0,50% ordinaria – 0,35% riduzione) |
Datori di lavoro da 5,1 a 15 dipendenti |
0,55% (0,80% ordinaria – 0,25% riduzione) |
Datori di lavoro oltre 15 dipendenti |
0,69% (0,80% ordinaria - 0,11% riduzione) |
Imprese commerciali (incluse logistica), agenzie di viaggio e turismo, operatori turistici con oltre 50 dipendenti |
0,24% (0,80% ordinaria - 0,56% riduzione) |
L’ALIQUOTA di finanziamento della CIGS, con la riduzione prevista dalla legge di Bilancio 2022, è rimodulata come segue:
ANNO 2022 | |
DESTINATARI |
MISURA DELLA CONTRIBUZIONE |
Datori di lavoro destinatari del FIS (art. 1, comma 219, lett. c) che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti |
0,27% (0,90% ordinaria - 0,63% riduzione) |
TERMINI DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE
Le istanze di assegno di integrazione salariale riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 potranno essere utilmente inviate entro il quindicesimo giorno successivo all’inizio della sospensione.
Con messaggio del 17 febbraio 2022 l’INPS ha comunicato che, con riferimento alla disciplina del Fondo di integrazione salariale, in considerazione dell’attuale contesto emergenziale, nella citata circolare n. 3/2022 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che, in una prima e transitoria fase fino al 31 marzo 2022, i datori di lavoro che richiedono l’Assegno di integrazione salariale possono presentare l’istanza all’Istituto secondo modalità semplificate, al fine di assicurare tutele e sostegno al reddito ai lavoratori.
In particolare, con riferimento alle istanze presentate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, ai sensi della disciplina di cui alla legge n. 234/2021 e al decreto legge n. 4/2022 e a prescindere dalle durate e dalle causali dei trattamenti richiesti, si chiarisce che:
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