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ASSEGNO UNICO 2022

Chiarimenti sulla presentazione della domanda, calcolo degli importi, modalità di erogazione e modello ISEE

martedì 22 febbraio 2022
ASSEGNO UNICO 2022 ASSEGNO UNICO 2022

A poche settimane dall’entrata in vigore dell’assegno universale, che dal 1° marzo 2022 ridisegnerà le prestazioni di sostegno alla genitorialità, INPS, con la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022, fornisce alcuni chiarimenti ed istruzioni operative, con particolare riferimento alle condizioni di spettanza, alla decorrenza e alle modalità di erogazione della nuova prestazione. Esaminiamole nel dettaglio.

 

IMPORTO DELL’ASSEGNO

  • Per ciascun figlio minorenne l’importo previsto è di 175 euro mensili (spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente - fino a raggiungere un valore pari a 50 euro - con ISEE pari o superiore a 40.000 euro).
  • Per ciascun figlio maggiorenne, fino al compimento del ventunesimo anno di età, l’importo previsto è pari a 85 euro mensili (spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente - fino a raggiungere un valore pari a 25 euro - in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro).

È inoltre possibile applicare, anche in cumulo, le seguenti maggiorazioni:

  • per figli successivi al secondo: da 85 a 15 euro mensili;
  • per figli con disabilità: da 105 a 85 euro mensili;
  • per ciascun figlio maggiorenne di età fino a 21 anni con disabilità (di grado almeno medio): 80 euro mensili;
  • per madri di età inferiore a 21 anni: 20 euro mensili per ciascun figlio;
  • in caso di genitori entrambi titolari di reddito da lavoro: 30 euro mensili (in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro; per livelli di ISEE superiori si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro).

Inoltre, per le annualità 2022, 2023 e 2024, si applica una maggiorazione di natura transitoria nel caso in cui:

  • l’ISEE non superi 25.000 euro;
  • nel 2021 sia stato percepito un assegno per il nucleo familiare.

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di assegno unico e universale può essere presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno con riferimento al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo:

- da uno dei genitori esercente la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio;

- dal figlio maggiorenne per se stesso;

- dall’affidatario, ovvero da un tutore, nell’interesse esclusivo del tutelato.

Va tenuto presente che in caso di nucleo familiare in cui siano presenti figli che hanno in comune un solo genitore, dovrà essere presentata una domanda di assegno da parte di ciascuna coppia di genitori.

 

L’assegno è corrisposto direttamente dall’INPS:

  • in misura intera al genitore richiedente, se questi seleziona tale opzione nella domanda;
  • se invece viene selezionata la ripartizione in pari misura tra genitori, il richiedente potrà inserire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore.

I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo; in questo caso il pagamento al 50% al secondo genitore avrà effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS.

 

GENITORI NON CONIUGATI E NON CONVIVENTI
In caso di genitori non coniugati e non conviventi, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore e che abbia riconosciuto il figlio, ai soli fini dell’ottenimento di tali prestazioni, si considera facente parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo stesso a causa del verificarsi di situazioni tassativamente indicate nella norma:

a) il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore;
b) il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore;
c) sia stato stabilito con provvedimento dell’autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
d) sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
e) risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali l’estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

 

REQUISITI DI CITTADINANZA E RESIDENZA
Per poter presentare la domanda di assegno unico è inoltre necessario che il soggetto richiedente possegga i seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia;
  • essere o essere stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

 

DOMANDE CON O SENZA ISEE
La presentazione del modello ISEE (“minorenni” o “ordinario”, in base all’età dei figli) è fondamentale per consentire all’INPS di effettuare il calcolo dell’assegno unico, riconosciuto sulla base dell’effettiva condizione economica e patrimoniale del nucleo familiare.

Tuttavia, l’assegno spetta anche in assenza di dichiarazione ISEE, sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda. In tal caso, l’importo erogato sarà pari al minimo (ovvero 50 euro per i figli minorennie 25 euro per i figli di età compresa tra i 18 ed i 21 anni).

 

DOMANDA PRESENTATA SENZA ISEE - CONGUAGLIO
Nel caso in cui l’ISEE venga presentato entro la fine del mese di febbraio, gli importi erogati a partire dal mese di marzo 2022 saranno automaticamente calcolati sulla base della dichiarazione ISEE.

Qualora il modello ISEE sia presentato (anche successivamente alla domanda) entro il mese di giugno, l’eventuale conguaglio degli importi dovuti a decorrere dalla mensilità di marzo avverrà nel mese di luglio, mentre gli eventuali ISEE elaborati successivamente avranno validità solo dalla mensilità in corso. Resta comunque obbligatorio comunicare eventuali variazioni del nucleo familiare tramite ISEE.

Esempio: in caso di domanda presentata a marzo 2022 senza ISEE, in fase di prima istruttoria sarà attribuito l’importo minimo dell’assegno unico. Nel caso in cui venga successivamente presentato il modello ISEE, entro giugno, sarà in sede di conguaglio che sarà effettuato il calcolo della prestazione effettivamente spettante.

Diversamente, per le domande presentate dal 1° luglio in avanti, si terrà conto dell’ISEE presente al momento della domanda. L’eventuale maggiorazione, in fase di conguaglio, decorrerà non retroattivamente, bensì dal mese di presentazione dell’ISEE.

Esempio: in caso di domanda presentata ad agosto e modello ISEE inviato successivamente (nel mese di ottobre) la prestazione spetterà per l’importo minimo spettante e solo dalla data di presentazione dell’attestazione reddituale e patrimoniale sarà riconosciuto l’importo aggiornato.

 

ISEE CON OMISSIONI O DIFFORMITÀ
Nel caso in cui il modello ISEE presentato riporti omissioni o difformità, entro la fine dell’anno l’utente, avvisato di tali irregolarità, dovrà regolarizzare l’attestazione. In caso di mancata correzione, l’INPS procederà al recupero dei maggiori importi riconosciuti rispetto a quanto sarebbe spettato in caso di assenza di ISEE.

In caso di omissioni ovvero difformità sarà dunque possibile:

  • presentare domanda per l’assegno unico avvalendosi dell’attestazione ISEE difforme. In tale ipotesi, l’INPS può richiedere al cittadino idonea documentazione per comprovare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;
  • presentare una nuova DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica,per la richiesta dell’ISEE), priva di difformità;
  • richiedere al CAF la rettifica della DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest’ultima sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.

 

DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE
Come specificato da INPS nel testo della circolare in esame, per le domande di accesso all’assegno unico presentate entro il 30 giugno, la prestazione decorrerà retroattivamente dal mese di marzo del medesimo anno.

Qualora la presentazione della domanda avvenga dal 1° luglio in avanti, la prestazione decorrerà dal mese successivo a quello della domanda stessa.

In tutti i casi, l’INPS provvede al riconoscimento dell’assegno entro sessanta giorni dalla domanda.

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL’ASSEGNO
L’assegno viene erogato direttamente dall’INPS attraverso:

  • accredito su conto corrente bancario o postale;
  • carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
  • libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
  • consegna di denaro contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
  • accredito sulla carta di Reddito di cittadinanza.

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