A poche settimane dall’entrata in vigore dell’assegno universale, che dal 1° marzo 2022 ridisegnerà le prestazioni di sostegno alla genitorialità, INPS, con la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022, fornisce alcuni chiarimenti ed istruzioni operative, con particolare riferimento alle condizioni di spettanza, alla decorrenza e alle modalità di erogazione della nuova prestazione. Esaminiamole nel dettaglio.
IMPORTO DELL’ASSEGNO
È inoltre possibile applicare, anche in cumulo, le seguenti maggiorazioni:
Inoltre, per le annualità 2022, 2023 e 2024, si applica una maggiorazione di natura transitoria nel caso in cui:
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di assegno unico e universale può essere presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno con riferimento al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo:
- da uno dei genitori esercente la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio;
- dal figlio maggiorenne per se stesso;
- dall’affidatario, ovvero da un tutore, nell’interesse esclusivo del tutelato.
Va tenuto presente che in caso di nucleo familiare in cui siano presenti figli che hanno in comune un solo genitore, dovrà essere presentata una domanda di assegno da parte di ciascuna coppia di genitori.
L’assegno è corrisposto direttamente dall’INPS:
I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo; in questo caso il pagamento al 50% al secondo genitore avrà effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS.
GENITORI NON CONIUGATI E NON CONVIVENTI
In caso di genitori non coniugati e non conviventi, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore e che abbia riconosciuto il figlio, ai soli fini dell’ottenimento di tali prestazioni, si considera facente parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo stesso a causa del verificarsi di situazioni tassativamente indicate nella norma:
a) il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore;
b) il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore;
c) sia stato stabilito con provvedimento dell’autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
d) sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
e) risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali l’estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.
REQUISITI DI CITTADINANZA E RESIDENZA
Per poter presentare la domanda di assegno unico è inoltre necessario che il soggetto richiedente possegga i seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
DOMANDE CON O SENZA ISEE
La presentazione del modello ISEE (“minorenni” o “ordinario”, in base all’età dei figli) è fondamentale per consentire all’INPS di effettuare il calcolo dell’assegno unico, riconosciuto sulla base dell’effettiva condizione economica e patrimoniale del nucleo familiare.
Tuttavia, l’assegno spetta anche in assenza di dichiarazione ISEE, sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda. In tal caso, l’importo erogato sarà pari al minimo (ovvero 50 euro per i figli minorennie 25 euro per i figli di età compresa tra i 18 ed i 21 anni).
DOMANDA PRESENTATA SENZA ISEE - CONGUAGLIO
Nel caso in cui l’ISEE venga presentato entro la fine del mese di febbraio, gli importi erogati a partire dal mese di marzo 2022 saranno automaticamente calcolati sulla base della dichiarazione ISEE.
Qualora il modello ISEE sia presentato (anche successivamente alla domanda) entro il mese di giugno, l’eventuale conguaglio degli importi dovuti a decorrere dalla mensilità di marzo avverrà nel mese di luglio, mentre gli eventuali ISEE elaborati successivamente avranno validità solo dalla mensilità in corso. Resta comunque obbligatorio comunicare eventuali variazioni del nucleo familiare tramite ISEE.
Esempio: in caso di domanda presentata a marzo 2022 senza ISEE, in fase di prima istruttoria sarà attribuito l’importo minimo dell’assegno unico. Nel caso in cui venga successivamente presentato il modello ISEE, entro giugno, sarà in sede di conguaglio che sarà effettuato il calcolo della prestazione effettivamente spettante.
Diversamente, per le domande presentate dal 1° luglio in avanti, si terrà conto dell’ISEE presente al momento della domanda. L’eventuale maggiorazione, in fase di conguaglio, decorrerà non retroattivamente, bensì dal mese di presentazione dell’ISEE.
Esempio: in caso di domanda presentata ad agosto e modello ISEE inviato successivamente (nel mese di ottobre) la prestazione spetterà per l’importo minimo spettante e solo dalla data di presentazione dell’attestazione reddituale e patrimoniale sarà riconosciuto l’importo aggiornato.
ISEE CON OMISSIONI O DIFFORMITÀ
Nel caso in cui il modello ISEE presentato riporti omissioni o difformità, entro la fine dell’anno l’utente, avvisato di tali irregolarità, dovrà regolarizzare l’attestazione. In caso di mancata correzione, l’INPS procederà al recupero dei maggiori importi riconosciuti rispetto a quanto sarebbe spettato in caso di assenza di ISEE.
In caso di omissioni ovvero difformità sarà dunque possibile:
DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE
Come specificato da INPS nel testo della circolare in esame, per le domande di accesso all’assegno unico presentate entro il 30 giugno, la prestazione decorrerà retroattivamente dal mese di marzo del medesimo anno.
Qualora la presentazione della domanda avvenga dal 1° luglio in avanti, la prestazione decorrerà dal mese successivo a quello della domanda stessa.
In tutti i casi, l’INPS provvede al riconoscimento dell’assegno entro sessanta giorni dalla domanda.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL’ASSEGNO
L’assegno viene erogato direttamente dall’INPS attraverso:
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