Con sentenza n. 378 del 5 gennaio 2024, la Corte di Cassazione ha affermato che, in mancanza di DVR, non è possibile procedere alla trasformazione di un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato in un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, in quanto la norma non prevede specificatamente che la mancata adozione del DVR comporti la trasformazione sopra indicata. Infatti, non si va ad incidere su alcuna clausola contrattuale, determinandone la deviazione dal tipo legale, né sussiste alcuna deviazione dalla causale legale.
L’unico caso in cui il Legislatore ha previsto la conversione in contratto a tempo pieno ed indeterminato è quelle legato al superamento delle 400 giornate nel triennio solare (con l’eccezione di alcuni settori) previsto dal comma 3 dell’art. 13 del D.L.vo n. 81/2015.
La sentenza in oggetto conferma la decisione presa dalla Corte di Appello di Venezia nel procedimento n. 597/2017 che, a sua volta, confermava la sentenza di primo grado.
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