• Home 
  • Notiziario Sindacale 

ASSUMERE UN GIOVANE CON SCONTI CONTRIBUTIVI

Le “domande e risposte” più frequenti, per chiarire una normativa di estrema complessità e il vademecum di Fipe-Confcommercio

venerdì 18 giugno 2021
ASSUMERE UN GIOVANE CON SCONTI CONTRIBUTIVI: DUBBI ASSUMERE UN GIOVANE CON SCONTI CONTRIBUTIVI: DUBBI

Ci soffermiamo su una caratteristica ricorrente nel sistema italiano delle agevolazioni finalizzate alle assunzioni di personale: l’estrema complessità della procedura, i continui rinvii a disposizioni precedenti (anche leggermente modificate); il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e degli orientamenti amministrativi, rendono infatti particolarmente irta di difficoltà la via ai benefici che, invece, dovrebbe essere semplice ed immediatamente fruibile.

Per fornire alle imprese un orientamento pratico tra le varie opportunità attive, di seguito indichiamo alcune “domande  e risposte” più frequenti:

Quali sono i datori di lavoro potenzialmente interessati alla agevolazione di 6.000 euro sulla quota a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL e della c.d. contribuzione ridotta, per le assunzioni a tempo indeterminato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2022, di soggetti “over 36” che non hanno mai avuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato?
Sono tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli appartenenti al settore agricolo, con esclusione di quelli che operano nel settore finanziario (Banche ed Assicurazioni), come già previsto nelle determinazioni della Commissione Europea e dei datori di lavoro domestici. Tra i potenziali destinatari rientrano anche i c.d. Enti Pubblici Economici. Restano escluse le Pubbliche Amministrazioni indicate, principalmente (ma non solo) dall’art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 165/2001 ed anche le c.d. Authority (Banca d’Italia, Consob, ecc.).

Come va calcolato il limite dei 36 anni?
La circolare INPS n. 56/2021 ricorda che in caso di assunzione a tempo indeterminato, o di trasformazione di un contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato, il lavoratore non deve aver superato la soglia dei 35 anni e 364 giorni nel momento in cui inizia la propria attività.

In attesa della autorizzazione della Commissione Europea (che tarda ad arrivare) ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del trattato dell’unione, è possibile usufruire del beneficio, strutturale, ma ora sospeso, previsto dai commi 100 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 205/2017?
L’INPS, sempre nella propria circolare, la n. 56/2021, non ha fornito alcuna indicazione in merito, affermando soltanto che quando terminerà, positivamente, l’interlocuzione con Bruxelles, fornirà le indicazioni operative sull’agevolazione attraverso un proprio messaggio. Di conseguenza, nelle more della decisione, non appare possibile (anche se l’Istituto non si è “sbilanciato” con alcuna nota scritta) applicare l’esonero fino ad un massimo di 3.000 euro previsto dalla legge n. 205/2017.

Cosa significa “non aver mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”?
Significa esattamente non aver mai istaurato, nella propria vita lavorativa, un contratto con tali caratteristiche (anche a tempo parziale): sono fatti salvi i periodi di apprendistato (che è un contratto a tempo indeterminato) non “consolidatosi” al termine del periodo formativo e, alla luce dei chiarimenti espressi dall’INPS nella circolare n. 56/2021. Anche il contratto di lavoro intermittente, sia pure a tempo indeterminato, non è ostativo, in quanto tale tipologia è caratterizzata da episodicità e saltuarietà: non si può parlare, assolutamente, di occupazione stabile, atteso che la prestazione dell’attività da parte del lavoratore dipende, unicamente, dalla “chiamata” del datore di lavoro. Non sussistono, inoltre, condizioni ostative al fatto che il lavoratore sia stato titolare di prestazioni occasionali ex art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, o abbia avuto, in passato, unicamente contratti a tempo determinato o in somministrazione a termine (a meno che l’Agenzia del Lavoro non l’abbia assunto, direttamente, a tempo determinato) o un prestatore che ha in essere contratti di lavoro autonomo con partita IVA o meno, nel rispetto delle condizioni espresse dalla norma e, segnatamente, quelle indicate dall’art. 2 del D.L.vo n. 81/2015.

Quali sono gli elementi che l’inps prende in considerazione per valutare se il lavoratore ha avuto precedenti rapporti a tempo indeterminato?
L’INPS appare, nelle sue determinazioni amministrative, abbastanza rigido, nel senso che non riconosce l’esonero contributivo pur se il lavoratore ha avuto un solo rapporto a tempo indeterminato risoltosi durante o al termine del periodo di prova, o se, a seguito di accesso ispettivo, un precedente contratto di collaborazione svoltosi anche con altro datore venga ricondotto a subordinato. Ovviamente, il beneficio non scatta se, sempre dagli accertamenti degli organi di vigilanza, risulti che il lavoratore ha prestato attività, come subordinato, “in nero”. C’è, poi, la questione di un precedente rapporto del dipendente svoltosi all’estero. Nella circolare n. 40/2018, con la quale furono dettate le istruzioni per la fruizione del beneficio ex lege n. 205/2017, esso era considerato ostativo al riconoscimento del beneficio, ora la circolare n. 56/2021 sembra “glissare” sull’argomento.

Il rispetto delle previsioni dell’art. 31 del D.Lvo n. 150/2015 come si concilia con il beneficio previsto dalla legge n. 178/2020?
La circolare n. 56/2021, riallacciandosi alla interpretazione già fornita nel 2018 con la circolare n. 40, afferma che per le assunzioni e trasformazioni operati nel rispetto delle complessive condizioni legittimanti, si può fruire dell’esonero contributivo, pur se le stesse costituiscono attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo. A tal proposito, l’Istituto cita alcuni esempi: l’assunzione di un lavoratore che ha esercitato il diritto di precedenza ex art. 24 del D.L.vo n. 81/2015; l’assunzione, entro un anno dalla cessione dell’azienda (o periodo più lungo previsto dall’accordo collettivo), di quei lavoratori che non sono transitati, immediatamente, alle dipendenze del cessionario (art. 47, comma 6, della legge n. 428/1990); l’assunzione, in adempimento della quota d’obbligo (art. 3 della legge n. 68/1999), di portatori di handicap che non hanno stipulato precedenti contratti a tempo indeterminato.

Tra le condizioni poste dalla norma c’è quella secondo la quale il datore di lavoro non deve aver proceduto, nei sei mesi antecedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. Cosa significa?
La disposizione si presenta leggermente diversa da quella della legge n. 205/2017, laddove il divieto era di carattere generale, seppur rapportato alla medesima unità produttiva. Ora, il Legislatore ha circoscritto il divieto al licenziamento di dipendenti della stessa qualifica. Ovviamente, restano fuori i recessi determinati da altra motivazione (giusta causa, disciplinare), le dimissioni e le risoluzioni consensuali.

In presenza di due rapporti di lavoro a tempo parziale, l’esonero contributivo può essere riconosciuto “pro quota”?
La circolare n. 56/2021 precisa che il beneficio ad entrambi i datori può essere riconosciuto soltanto se l’assunzione sia avvenuta lo stesso giorno, in quanto in caso di assunzioni in date diverse, il secondo datore non avrebbe il requisito legittimante dell’assenza di un precedente rapporto a tempo indeterminato.

Nel caso in cui un rapporto agevolato cessi, può un altro datore di lavoro assumere successivamente (sempre entro il 31 dicembre 2022) lo stesso lavoratore?
La norma lo consente ed il beneficio, che è correlato alla figura del lavoratore, viene riconosciuto per il periodo residuo di godimento.
In caso di cambio di appalto o di cessione di contratto ex art. 1406 c.c., il rapporto agevolato continua in capo al nuovo datore di lavoro?
Si, l’agevolazione continua, fino alla scadenza, in capo al nuovo datore di lavoro.

L’azienda è in integrazione salariale covid-19: può procedere ad una assunzione agevolata?
L’INPS, riprendendo un concetto già espresso nella circolare n 133/2020, ricorda che tale ammortizzatore è assimilabile, come causale, “agli eventi non oggettivamente evitabili” e, di conseguenza, in presenza dei presupposti legittimanti, si può accedere all’esonero contributivo.

L’esonero contributivo previsto dai commi da 10 a 15 dell’art. 1 della legge n. 178/2020 è cumulabile con altri benefici?
La risposta è negativa in quanto viene richiamato il comma 114 dell’art. 1 della legge n. 205/2017, che dispone la non cumulabilità con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”.
Assunzioni agevolate di giovani nei pubblici esercizi

Il generale miglioramento della situazione sanitaria, la conseguente ripresa delle attività economiche e la tanto attesa riapertura di bar e ristoranti, hanno fatto registrare una crescente necessità da parte dei datori di lavoro - con particolare riferimento a quelli appartenenti al settore dei Pubblici Esercizi - di procedere a nuove assunzioni, allo scopo di implementare la forza lavoro.

FIPE - Confcommercio ha elaborato una guida operativa di rapida e facile consultazione per fornire alle imprese del settore un riepilogo delle migliori soluzioni per l’assunzione di giovani lavoratori.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

NEWS IMPRESE