Con il messaggio numero 269 del 23 gennaio 2025 l’INPS, è intervenuta in materia di contributo addizionale NASpI e del relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui rinnovi relativi ai contratti cosiddetti “stagionali” individuati dalla contrattazione collettiva secondo quanto previsto dall’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
In particolare, secondo l’INPS l’esclusione del pagamento del contributo addizionale e del relativo incremento avrebbe dovuto essere limitata ai soli rapporti di lavoro a tempo determinato nell’ambito di attività stagionali, di cui al decreto Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.
La materia ha costituito oggetto di un immediato intervento di Confcommercio-Fipe e Federalberghi, per evidenziare l’opportunità di una diversa interpretazione, anche in considerazione degli orientamenti espressi in precedenza dall’Istituto.
L’INPS, con il messaggio n. 483 del 7 febbraio 2025, accogliendo le istanze del sistema Confcommercio, ha precisato che - in forza della previsione contenuta nel comma 28 dell’articolo 2 della legge n. 92/2012, come modificato dall’articolo 1, comma 13, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - l’esonero dal versamento del contributo addizionale NASpI e dall’incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo - oltre a trovare applicazione con riferimento ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 ) continua ad applicarsi anche ai contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività stagionali “definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative”.
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