L’art. 22 del Decreto Coesione (decreto legge n. 60/2024, convertito nella legge n. 95/2024) ha introdotto un esonero contributivo per favorire l’occupazione giovanile stabile nel settore privato.
In particolare, per le assunzioni a tempo indeterminato o le trasformazioni di contratti a termine a tempo indeterminato, effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, di lavoratori (esclusi quelli con qualifica dirigenziale) che alla data dell’assunzione incentivata non hanno compiuto 35 anni e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato, è possibile fruire dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (esclusi premi e contributi INAIL), nel limite mensile di 650 euro per lavoratori occupati in sedi/unità produttive nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno che comprende Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, ovvero 500 euro per i lavoratori occupati nelle altre Regioni.
L’esonero è garantito per massimo 24 mesi e non è applicabile al lavoro domestico né all’apprendistato.
Fra i rapporti di lavoro oggetto del beneficio contributivo rientrano anche quelli instaurati con lavoratori che abbiano avuto:
Lo sgravio non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzioneper le nuove assunzioni.
Affinché il datore di lavoro possa usufruire del beneficio contributivo, è necessario che:
L’operatività e quindi l’applicazione del bonus under 35 è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea e alle istruzioni dell’INPS.
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