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BONUS ASSUNZIONI DONNE NEL BIENNIO 2021-2022

Chiarimenti sull’esonero contributivo per le nuove assunzioni di lavoratrici svantaggiate o trasformazioni di rapporti esistenti

martedì 20 aprile 2021

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto per le nuove assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate, o trasformazioni di rapporti già esistenti effettuate nel biennio 2021-2022, un esonero contributivo pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali, entro il limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

L’INPS, con messaggio n. 1421 del 6 aprile 2021, è intervenuto fornendo ulteriori chiarimenti in merito, specificando che il beneficio è fruibile anche nel caso di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati (ai sensi dell’art. 4, commi da 8 a 11, della Legge 92/2012 o dell’art. 1, commi da 16 a 19, Legge di Bilancio 2021) e che, in questi casi, l’incentivo spetta per 18 mesi a partire dalla data di trasformazione.

In particolare, l’Istituto ha fornito delucidazioni in merito alle caratteristiche specifiche relative alla lavoratrice assunta ed alla tipologia di contratto previsto.

L’esonero spetta per:

  • assunzioni sia full-time che part-time a tempo determinato o indeterminato;
  • trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato (a tal proposito, il messaggio precisa che si ha diritto al beneficio anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati ai sensi dell’art. 4, L. 92/2012 o dell’art. 1, commi da 16 a 19, Legge di Bilancio 2021);
  • proroga del rapporto di lavoro effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato.

La condizione di svantaggio della donna. ai fini del riconoscimento del beneficio. è individuata:

  • nello stato di disoccupazione di lunga durata (oltre 12 mesi)
  • nel rispetto, in combinazione con ulteriori previsioni, del requisito “priva di impiego”.

A tal proposito, ricordiamo che l’esonero in esame (come illustrato con la circolare INPS n. 32 del 22 febbraio 2021) spetta per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate, ovvero:

  • donne con almeno cinquant’anni di età e disoccupate da oltre dodici mesi;
  • donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

La locuzione “privo di impiego” è stata, da ultimo, definita dal D.M. del 17 ottobre 2017, che individua i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati. Tale nozione si riferisce a quei lavoratori svantaggiati che “negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi, ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”.

Il requisito di svantaggio della lavoratrice deve sussistere alla data dell’evento per il quale si richiede l’esonero. Dunque:
• alla data di assunzione nel caso in cui si tratti di assunzione a tempo determinato (non rilevando la data dell’eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato);
• alla data della trasformazione nel caso in cui si tratti di una trasformazione a tempo indeterminato (senza aver richiesto il medesimo sgravio per la precedente assunzione a termine).

Per quanto attiene alla durata del periodo agevolato, l’incentivo spetta per:

  • 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;
  • 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato;
  • complessivi 18 mesi (a decorrere dalla data di assunzione) in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato;
  • complessivi 18 mesi (a decorrere dalla data di trasformazione) in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine non agevolato;
  • fino a 12 mesi complessivi in caso di proroga del rapporto a tempo determinato.

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