La Legge di Bilancio 2021 ha previsto per le nuove assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate, o trasformazioni di rapporti già esistenti effettuate nel biennio 2021-2022, un esonero contributivo pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali, entro il limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
L’INPS, con messaggio n. 1421 del 6 aprile 2021, è intervenuto fornendo ulteriori chiarimenti in merito, specificando che il beneficio è fruibile anche nel caso di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati (ai sensi dell’art. 4, commi da 8 a 11, della Legge 92/2012 o dell’art. 1, commi da 16 a 19, Legge di Bilancio 2021) e che, in questi casi, l’incentivo spetta per 18 mesi a partire dalla data di trasformazione.
In particolare, l’Istituto ha fornito delucidazioni in merito alle caratteristiche specifiche relative alla lavoratrice assunta ed alla tipologia di contratto previsto.
L’esonero spetta per:
La condizione di svantaggio della donna. ai fini del riconoscimento del beneficio. è individuata:
A tal proposito, ricordiamo che l’esonero in esame (come illustrato con la circolare INPS n. 32 del 22 febbraio 2021) spetta per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate, ovvero:
La locuzione “privo di impiego” è stata, da ultimo, definita dal D.M. del 17 ottobre 2017, che individua i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati. Tale nozione si riferisce a quei lavoratori svantaggiati che “negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi, ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”.
Il requisito di svantaggio della lavoratrice deve sussistere alla data dell’evento per il quale si richiede l’esonero. Dunque:
• alla data di assunzione nel caso in cui si tratti di assunzione a tempo determinato (non rilevando la data dell’eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato);
• alla data della trasformazione nel caso in cui si tratti di una trasformazione a tempo indeterminato (senza aver richiesto il medesimo sgravio per la precedente assunzione a termine).
Per quanto attiene alla durata del periodo agevolato, l’incentivo spetta per:
ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.