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BONUS GIOVANI UNDER 35

Si applica a lavoratori under 35 che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato

lunedì 21 ottobre 2024
BONUS GIOVANI UNDER 35 BONUS GIOVANI UNDER 35

L’art. 22 del Decreto Coesione ha introdotto un esonero contributivo per favorire l’occupa-zione giovanile stabile nel settore privato.

In particolare, per le assunzioni a tempo indeterminato o le trasformazioni di contratti a termine a tempo indeterminato, effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, di lavoratori (esclusi quelli con qualifica dirigenziale) che alla data dell’assunzione incentivata, non hanno compiuto 35 anni e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato, è possibile fruire dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (esclusi i premi e contributi INAIL), nel limite mensile di 650 euro per lavoratori occupati in sedi/unità produttive nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno che comprende Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, ovvero 500 euro per i lavoratori occupati nelle altre Regioni.

L’esonero: è garantito per massimo 24 mesi e non è applicabile al lavoro domestico né all’apprendistato.

Fra i rapporti di lavoro oggetto del beneficio contributivo, rientrano anche quelli instaurati con lavoratori già assunti in precedenza, ma per effetto di:

  • contratti di apprendistato non proseguiti come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • contratti a tempo indeterminato per i quali il datore precedente abbia parzialmente beneficiato dell’esonero in trattazione. In tal caso il lavoratore si porta dietro l’agevolazione per il periodo residuo fino al compimento dei 24 mesi.

Il beneficio non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento, ma è compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per le nuove assunzioni (art. 4, D.Lgs. n. 216/2023). 

L’operatività e quindi l’applicazione del bonus under 35, è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione Europea e alle istruzioni dell’INPS.

 Affinché il datore di lavoro possa godere del beneficio contributivo, è necessario che:

  • rispetti i principi generali di fruizione degli incentivi (ex art. 31, D.Lgs. n. 150/2015);
  • non abbia provveduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi (Legge n. 223/1991) nella stessa unità produttiva;
  • non abbia proceduto, nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, a licenziare per giustificato motivo oggettivo il lavoratore assunto con l’esonero o un lavoratore con la stessa qualifica e impiegato nella stessa unità produttiva del primo, pena la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

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