L’art. 22 del Decreto Coesione ha introdotto un esonero contributivo per favorire l’occupa-zione giovanile stabile nel settore privato.
In particolare, per le assunzioni a tempo indeterminato o le trasformazioni di contratti a termine a tempo indeterminato, effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, di lavoratori (esclusi quelli con qualifica dirigenziale) che alla data dell’assunzione incentivata, non hanno compiuto 35 anni e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato, è possibile fruire dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (esclusi i premi e contributi INAIL), nel limite mensile di 650 euro per lavoratori occupati in sedi/unità produttive nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno che comprende Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, ovvero 500 euro per i lavoratori occupati nelle altre Regioni.
L’esonero: è garantito per massimo 24 mesi e non è applicabile al lavoro domestico né all’apprendistato.
Fra i rapporti di lavoro oggetto del beneficio contributivo, rientrano anche quelli instaurati con lavoratori già assunti in precedenza, ma per effetto di:
Il beneficio non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento, ma è compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per le nuove assunzioni (art. 4, D.Lgs. n. 216/2023).
L’operatività e quindi l’applicazione del bonus under 35, è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione Europea e alle istruzioni dell’INPS.
Affinché il datore di lavoro possa godere del beneficio contributivo, è necessario che:
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