L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 27 del 14 luglio 2022, fornisce chiarimenti in relazione ai buoni carburante, erogabili dai datori di lavoro privati ai loro dipendenti.
L’Agenzia chiarisce che il buono carburante beneficia dell’esenzione dalla formazione del reddito imponibile anche nel caso in cui sia erogato ad personam (dunque, non solo alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee). Viene, inoltre, confermato che il plafond di euro 200 è aggiuntivo rispetto a quello di euro 258,23 (fissato dal comma 3, art. 51 del TUIR per la generalità dei beni ceduti e dei servizi prestati ai dipendenti) e che il superamento della soglia esente (euro 200), analogamente a quanto previsto per il limite di euro 258,23, comporta la tassazione dell’intero valore del buono carburante e non solo della quota eccedente.
Viene, poi, chiarito che sarà possibile erogare i buoni fino al 12 gennaio 2023 in forza del principio di cassa allargata, fermo restando che gli stessi potranno essere utilizzati anche successivamente.
Da ultimo, l’Agenzia si esprime a favore dell’integrale deducibilità del buono dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO DI APPLICAZIONE
Per quanto attiene ai datori di lavoro, l’agevolazione riguarda i datori di lavoro che operano nel settore privato, compresi gli enti pubblici economici, i soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che dispongano di propri lavoratori dipendenti. Sono, invece, escluse le amministrazioni pubbliche.
In merito alla specifica categoria di lavoratori dipendenti destinatari dei buoni carburante, si tratta di coloro i quali producono reddito di lavoro dipendente.
Per quanto concerne, infine, l’oggetto dell’agevolazione, l’Agenzia lo identifica nelle erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione come benzina, gasolio, GPL e metano, compresa la ricarica di veicoli elettrici. Deve trattarsi di erogazioni in natura, mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, con esclusione di quelle in denaro.
ASPETTI FISCALI
Sotto il profilo fiscale, il bonus carburante di euro 200 rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dal comma 3, art. 51 del TUIR per i beni ceduti e i servizi prestati ai dipendenti (limite di esenzione di euro 258,23 per ciascun periodo d’imposta). Ne consegue che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere
DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO D’IMPRESA
L’Agenzia delle Entrate si esprime, infine, a favore dell’integrale deducibilità del costo connesso
all’acquisto dei buoni carburante dal reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 95 del TUIR, sempreché l’erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.
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