La normativa vigente in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, contenuta nel D.Lgs. n. 151/2001, fornisce precise indicazioni in merito alla maturazione degli istituti della tredicesima mensilità e delle ferie durante il congedo parentale.
Come noto, per “congedo parentale” si intende, ai sensi dell’articolo 32 del D.Lgs. n. 151/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 105/2022, l’astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore nei primi dodici anni di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento), anche se l’altro genitore non ne ha diritto.
In particolare, ciascun genitore può fruire di un periodo di congedo parentale (continuativo o frazionato), con i seguenti limiti:
Nel caso di “genitore solo” il periodo massimo di congedo parentale spettante, che può essere goduto in modo frazionato o continuativo, ammonta a 11 mesi.
Come si ricorderà, con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 105/2022, in vigore dal 13 agosto 2022, è stato sostanzialmente riscritto il comma 5 dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 151/2001. Pertanto, a decorrere dal 13 agosto 2022:
“i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
Le disposizioni in merito alla maturazione degli istituti di ferie e tredicesima sono state uniformate in caso di fruizione di congedo obbligatorio o parentale. Tuttavia, la previsione secondo cui i periodi di congedo parentale non comportano riduzione di “riposi” non è presente nell’articolo 22 del T.U. in relazione al congedo obbligatorio.
In assenza di indicazioni di prassi, l’espressione “riposi” parrebbe riferirsi a disposizioni di legge, quali i riposi
e non a disposizioni di derivazione contrattuale (quali i permessi/ROL).
A riprova di tale interpretazione, il congedo parentale può invero essere chiesto anche frazionato ad ore (a differenza del congedo di maternità) e, con tale indicazione normativa, le ore di congedo parentale non avrebbero ricadute sui riposi tutelati dalla legge.
Rispetto ai vincoli di legge sopra richiamati, i CCNL possono
Quattordicesima
Come si ricorderà, il D.Lgs. n. 105/2022 ha uniformato il calcolo dell’indennità di congedo parentale per cui, ai sensi del novellato articolo 34 “l’indennità [di congedo parentale] è calcolata secondo quanto previsto all’articolo 23” (congedo obbligatorio).
Il rinnovato articolo 198 del CCNL terziario, distribuzione e servizi dispone che “i periodi di congedo parentale non comportano riduzione di quattordicesima mensilità”.
Per quanto riguarda i permessi, il rinnovato articolo 198 del CCNL terziario, distribuzione e servizi dispone che i periodi di congedo parentale non comportano riduzione di riposi.
Confcommercio Nazionale ha chiarito che con l’espressione “riposi”, in tale contesto, si fa riferimento all’espressione “ROL ed ex-festività”.
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