Confcommercio-Imprese per l’Italia ha sottoscritto, il 12 dicembre scorso, un protocollo straordinario di settore con i sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, nell’ambito del percorso negoziale per il rinnovo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi. In base all’accordo, verranno erogati ai lavoratori un importo una tantum di 350 euro e un acconto di 30 euro a valere sui futuri aumenti contrattuali nel 2023. Entrambi gli importi vanno riparametrati per livello d’inquadramento.
L’accordo è nato dalla convergenza di alcune fondamentali premesse:
- il riconoscimento della profondità e della pervasività degli impatti economici e sociali a carico del terziario di mercato della fase apertasi ai primi del 2020 ed ancora non conclusa;
- il valore del contributo reso alla coesione sociale ed alla competitività del terziario di mercato, nel contesto della fase sopra richiamata, dagli istituti del CCNL “Terziario Distribuzione e Servizi” e dal concreto dispiegarsi delle loro relazioni sindacali, con particolare riferimento all’esperienza degli ammortizzatori sociali “emergenziali”;
- l’utilità di un comune programma d’azione volto a richiamare l’attenzione del Governo, all’avvio di una nuova legislatura, sul nesso tra innovazione ed incrementi di produttività del sistema dei servizi ed innovazione ed incrementi di produttività complessiva del sistema-Paese, con particolare riferimento al cantiere delle riforme e degli investimenti previsti nell’ambito del PNRR;
- la necessità di sostenere la contrattazione collettiva tra le Parti stipulanti quali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di contrastare con adeguati interventi normativi e amministrativi la contrattazione delle organizzazioni minoritarie al fine di contrastare il dumping economico e normativo per i lavoratori e la leale concorrenza tra le imprese;
- la necessità, ancora, di costruire una risposta economica alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori per contribuire alla tenuta del loro potere d’acquisto.
Sulla scorta di tali premesse, si è innanzitutto concordato che le trattative per il rinnovo del CCNL proseguiranno con l’obiettivo di trovare possibili soluzioni nell’arco del prossimo anno, attraverso un calendario di incontri già definito all’interno del Protocollo.
Entrando nel merito del Protocollo, ai lavoratori in forza alla data d del 12 dicembre 2022, e che abbiano prestato attività lavorativa nel periodo 2020-2022, verrà corrisposto un importo una tantum lordo pari a 350,00 euro (al IV livello e riparametrato sugli altri livelli di inquadramento).
Tale importo verrà riconosciuto in due soluzioni, nelle modalità seguenti:
IMPORTI UNA TANTUM
LIVELLO |
Gennaio 2023 |
Marzo 2023
|
Quadri |
347,22 |
260,42 |
I |
312,78 |
234,58 |
II |
270,56 |
202,92 |
III |
231,25 |
173,44 |
IV |
200,00 |
150,00 |
V |
180,69 |
135,52 |
VI |
162,22 |
121,67 |
VII |
138,89 |
104,17 |
Operatori di vendita |
|
|
I categoria |
188,79 |
141,60 |
II categoria |
158,50 |
118,88 |
Gli importi saranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020 – 2022.
Non saranno conteggiati, ai fini dell’anzianità, i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. Saranno computati, a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Gli importi non saranno utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto.
In base ad un consolidato orientamento da parte dell’Agenzia dell’Entrate, gli stessi potranno essere assoggettati a tassazione separata.
Infine, a partire dal 1° aprile 2023, verrà erogata una somma pari a 30,00 euro lordi mensili (al IV livello e riparametrata sugli altri livelli di inquadramento) da intendersi come acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.
Gli importi corrisposti a livello aziendale a titolo di futuri aumenti contrattuali potranno essere assorbiti nel rispetto delle previsioni contenute all’art. 216 del CCNL.
Entrambe le erogazioni previste nel Protocollo, al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, verranno riconosciute sulla base dei criteri di proporzionalità. Mentre, per il personale in apprendistato, sarà utile considerare il livello di inquadramento attualizzato al momento dell’erogazione dei suddetti importi.
Di seguito, le tabelle riportanti gli importi a titolo di una tantum e acconto sui futuri aumenti contrattuali, riparametrati per ogni rispettivo livello.
ACCONTO SUI FUTURI AUMENTI CONTRATTUALI
LIVELLO |
ACCONTO dal 1 aprile 2023 |
Quadri |
52,08 |
I |
46,92 |
II |
40,58 |
III |
34,69 |
IV |
30,00 |
V |
27,10 |
VI |
24,33 |
VII |
20,83 |
Operatori di vendita |
|
I categoria |
28,32 |
II categoria |
23,78 |
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