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CCNL TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI: CONFCOMMERCIO HA LA MAGGIORE RAPPRESENTATIVITÀ COMPARATA

Sentenza del Tribunale Ordinario di Campobasso (R.G. n. 1903/22) pubblicata il 10 aprile 2024

lunedì 29 luglio 2024
CCNL TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI: CONFCOMMERCIO HA LA MAGGIORE RAPPRESENTATIVITÀ COMPARATA CCNL TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI: CONFCOMMERCIO HA LA MAGGIORE RAPPRESENTATIVITÀ COMPARATA

Il Tribunale di Campobasso, con un’interessante Sentenza del 10 aprile 2024 che bene integra il ragionamento giuridico con una puntuale conoscenza dei dati di realtà del nostro sistema di relazioni industriali, ha evidenziato che il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, sottoscritto tra Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uil-tucs è il contratto collettivo comparativamente più rappresentativo rispetto ad altri CCNL di categoria, in quanto l’organizzazione datoriale è “rappresentativa del 97,23% delle Aziende del Settore” e le organizzazioni sindacali di settore sono rappresentative “del 95,04% dei lavoratori, pari a 396.858 Aziende e 2.396.370 lavoratori” (database CNEL).

La controversia prende le mosse da un’opposizione ad avviso di addebito notificato alla società opponente in virtù di diverse violazioni commesse. Ai fini dell’oggetto della presente Nota Informativa, tra le suddette violazioni spicca sicuramente “l’errata applicazione del CCNL ed il conseguente errato inquadramento contrattuale e dei livelli contributivi” sulla quale si fonda gran parte del merito della decisione (cfr. Sent. Tribunale Ordinario di Campobasso R.G. n. 193/22).

Relativamente alla corretta applicazione del CCNL di categoria, qualora vi sia una pluralità di contratti collettivi nazionali è necessario individuare il cd. contratto leader sulla base della maggiore rappresentatività delle parti sociali, sia dal lato datoriale che dal lato sindacale (cfr. Cass. nn. 8446/2020, 12166/19, 17983/21).

L’art. 2, co. 2 della Legge n. 549/1995 stabilisce, difatti, che “[…] in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria” e gli indici rivelatori della maggiore rappresentatività sono: i) la consistenza numerica delle OOSS, ii) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative; iii) la partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti collettivi di lavoro; iv) la partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro.

In questo senso, il Tribunale di Campobasso, nella controversia in esame, ha puntualizzato che, ai fini dell’applicazione dell’art. art. 2, comma 25 della legge n. 549/1995, il CCNL Commercio ANPIT-CISAL, applicato dalla società opponente, non può dirsi sottoscritto “dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoriapoiché, seppure sia riscontrabile un certo grado di rappresentatività in capo alla CISAL, attraverso l’esame di determinati documenti istituzionali, lo stesso non può dirsi riguardo all’ANPIT, sottolineando, invece, che all’interno dei summenzionati documenti è presente la Confcommercio quale Confederazione datoriale di maggiore rappresentanza per le imprese.

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