Con l’Accordo integrativo del 31 ottobre 2024, si è confermata l’applicazione, dal 1° novembre 2024, delle nuove figure, nonché dei relativi profili formativi individuati a seguito del rinnovo del CCNL Terziario lo scorso 22 marzo 2024.
Si ricorda che il rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi, avvenuto il 24 marzo 2024 con scadenza fissata al 31 marzo 2027, ha previsto un nuovo sistema di classificazione del personale, la cui entrata in vigore, rispetto alle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante, è stata fissata inizialmente al 1° giugno 2024 e poi, in via definitiva, le Parti, con intesa del 1° ottobre 2024, hanno posticipato al 31 ottobre 2024 la scadenza della validità delle precedenti figure professionali. Le Parti sociali hanno ridefinito la classificazione del personale, con confluenza in una classificazione ad hoc del personale dipendente delle impreseche svolgono attività di servizi professionali alle imprese e Information & Communication Technology(ICT), precisando mansioni, declaratorie e relativi inquadramenti in funzione della tipologia di attivitàsvolta dall’azienda o dal lavoratore (cfr. Aggiornamento AP n. 122/2024).
Con successiva intesa del 28 marzo 2024 si è concordato, al fine di delineare i profili formativi relativi alle nuove figure professionali inserite nelle disposizioni contrattuali (artt. 113, 115 e 115.1 del CCNL), con riferimento alle sole assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante, il posticipo dell’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione al 1° giugno 2024. Tale termine è stato poi ulteriormente prorogato in via definitiva, mediante l’Accordo del 1° ottobre 2024, al 1° novembre 2024, con conseguente validità delle precedenti figure professionali fino al 31 ottobre 2024.
NOVITÀ
Nello specifico, per ciascuna tipologia di profilo, l’intesa individua:
LIVELLI DI INQUADRAMENTO PROFESSIONALE E TRATTAMENTO ECONOMICO
Secondo la disciplina contrattuale (art. 53 del CCNL), per gli apprendisti i livelli di inquadramento professionale ed il relativo trattamento economico risultano i seguenti:
Al termine dell’apprendistato il livello d’inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.
Nell’ipotesi di assunzione di apprendisti per l’acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese all’interno della regolamentazione contrattuale nazionale del terziario nel 6° livello, l’inquadramento e il trattamento economico sono al 7° livello per la prima metà della durata del rapporto di apprendistato.
L’Accordo integrativo del 31 ottobre 2024, in deroga alla suddetta disciplina, stabilisce che per la specifica figura del farmacista di parafarmacia il livello di inquadramento ed il conseguente trattamento economico saranno, per tutta la durata del periodo di apprendistato pari a 36 mesi), quelli del 2° livello.
Per eventuali approfondimenti sarà possibile contattare l’Ufficio Sindacale della Confcommercio di Vicenza 0444964300.
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