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CCNL TERZIARIO: NUOVI PROFILI FORMATIVI PER L’APPRENDISTATO

Con l’Accordo integrativo dello scorso 31 ottobre, si è confermata l’applicazione, dal 1° novembre 2024, delle nuove figure

martedì 19 novembre 2024
CCNL TERZIARIO: NUOVI PROFILI FORMATIVI PER L’APPRENDISTATO CCNL TERZIARIO: NUOVI PROFILI FORMATIVI PER L’APPRENDISTATO

Con l’Accordo integrativo del 31 ottobre 2024, si è confermata l’applicazione, dal 1° novembre 2024, delle nuove figure, nonché dei  relativi profili formativi individuati  a seguito del rinnovo del CCNL Terziario lo scorso 22 marzo 2024.

Si ricorda che il  rinnovo del  CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi, avvenuto il 24 marzo 2024 con scadenza fissata al 31 marzo 2027, ha previsto  un nuovo sistema di classificazione del personale, la cui entrata in vigore, rispetto alle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante, è stata fissata inizialmente al 1° giugno 2024 e poi, in via definitiva, le Parti, con intesa del 1° ottobre 2024, hanno posticipato al 31 ottobre 2024 la scadenza della validità delle precedenti figure professionali. Le Parti sociali hanno ridefinito la classificazione del personale, con confluenza in una classificazione ad hoc del personale dipendente delle impreseche svolgono attività di servizi professionali alle imprese e Information & Communication Technology(ICT), precisando mansioni, declaratorie e relativi inquadramenti in funzione della tipologia di attivitàsvolta dall’azienda o dal lavoratore (cfr. Aggiornamento AP n. 122/2024).

Con successiva intesa del 28 marzo 2024 si è concordato, al fine di delineare i profili formativi relativi alle nuove figure professionali inserite nelle disposizioni contrattuali (artt. 113, 115 e 115.1 del CCNL), con riferimento alle sole assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante, il posticipo dell’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione al 1° giugno 2024. Tale termine è stato poi ulteriormente prorogato in via definitiva, mediante l’Accordo del 1° ottobre 2024, al 1° novembre 2024, con conseguente validità delle precedenti figure professionali fino al 31 ottobre 2024.

NOVITÀ

Nello specifico, per ciascuna tipologia di profilo, l’intesa individua:

  1. gli obiettivi dell’attività formativa ai fini dell’acquisizione delle competenze a carattere professionalizzante;
  2. il piano orario curricolare per i vari profili professionali, con il dettaglio delle ore complessive di formazione professionalizzante da assicurare al lavoratore in base alle specifiche mansioni;
  3. per alcune figure professionali le competenze chiave (di settore, di area e di profilo): si tratta di un’elencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La definizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica andrà effettuata al momento della progettazione;
  4. operativa dei piani formativi individuali.

 

LIVELLI DI INQUADRAMENTO PROFESSIONALE E TRATTAMENTO ECONOMICO

Secondo la disciplina contrattuale (art. 53 del CCNL), per gli apprendisti i livelli di inquadramento professionale ed il relativo trattamento economico risultano i seguenti:

  • 2 livelli inferiori rispetto a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui viene svolto l’apprendistato, per la prima metà del periodo di apprendistato stesso;
  • 1 livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui viene svolto l’apprendistato, per la seconda metà del periodo di apprendistato stesso.

Al termine dell’apprendistato il livello d’inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.

Nell’ipotesi di assunzione di apprendisti per l’acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese all’interno della regolamentazione contrattuale nazionale del terziario nel 6° livello, l’inquadramento e il trattamento economico sono al 7° livello per la prima metà della durata del rapporto di apprendistato.

L’Accordo integrativo del 31 ottobre 2024, in deroga alla suddetta disciplina, stabilisce che per la specifica figura del farmacista di parafarmacia il livello di inquadramento ed il conseguente trattamento economico saranno, per tutta la durata del periodo di apprendistato pari a 36 mesi), quelli del 2° livello.

Per eventuali approfondimenti sarà possibile contattare l’Ufficio Sindacale della Confcommercio di Vicenza 0444964300.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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