Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a seguito di un interpello (n. 4/2023) giunto dalle forze sindacali, ha fornito chiarimenti al fine di risolvere dubbi interpretativi in materia di designazione/elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) come definito dall’art. 47, commi 2 e 8 del D.Lgs. n. 81/2008.
Dal momento che il comma 2 prevede la designazione/elezione del RLS in tutte le aziende o unità produttive, è stato chiesto se, nel caso in cui l’azienda abbia diverse unità produttive, fosse obbligatoria la nomina di un RLS in ogni unità produttiva autonoma, considerando anche l’ipotesi in cui le unità produttive siano dislocate in due regioni diverse e abbiano tutte tra i trenta e i cento dipendenti per ogni sede.
Essendo poi fissato il numero di RLS in tre qualora l’azienda occupi tra i duecento e i mille dipendenti complessivi nelle diverse unità produttive, si è chiesto con quali criteri dovessero essere individuati gli stessi, qualora nelle singole unità produttive si proceda alla loro nomina e venga quindi superato detto numero minimo.
Tanto premesso, la Commissione ritiene che la citata normativa stabilisca espressamente che in ogni azienda o unità produttiva, sia prevista l’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
La stessa normativa, inoltre, precisa che il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle loro funzioni, siano fissati in sede di contrattazione collettiva, fatto salvo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47, comma 7, TU Sicurezza un numero minimo di rappresentanti, da riferirsi comunque a ciascuna azienda o unità produttiva, a seconda del numero dei lavoratori impiegati.
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