L'INPS, nel messaggio n. 4042 del 9 novembre 2022, ha chiarito alcuni importanti aspetti operativi riguardanti la gestione dell'esonero contributivo - introdotto in via sperimentale dall’art. 1, c. 137, Legge di bilancio 2022 - in favore delle lavoratrici madri che rientrano dal periodo di maternità.
L’Inps aveva già precisato che se la lavoratrice fruisce dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice. Inoltre, tale esonero contributivo spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum esteso, di cui all’articolo 17 del Testo unico sulla maternità.
Ad integrazione delle istruzioni già fornite, il messaggio dell’Istituto chiarisce che anche le possibili cause che posticipino il rientro effettivo al lavoro (quali, a titolo esemplificativo, ferie, malattia, permessi retribuiti), determinano lo slittamento in avanti del giorno di decorrenza dell’esonero.
Devono essere però soddisfatte due condizioni:
1) il rientro effettivo al lavoro deve verificarsi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022;
2) deve esserci continuità tra il congedo obbligatorio di maternità (anche se seguito da un periodo di congedo facoltativo) e i periodi di assenza (per congedo facoltativo, ferie, permessi, malattia).
Riportiamo nella tabella che segue uno dei tre esempi utilizzati dall’Inps per chiarire tali aspetti:
Si tratta - lo ricordiamo - dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti dal settore privato, nella misura del 50 per cento e per un massimo di un anno a decorrere dal rientro nel posto di lavoro.
Termine congedo obbligatorio |
Rientro effettivo al lavoro |
Fruizione del congedo parentale |
Fruizione ferie |
Decorrenza esonero |
18 luglio 2022 |
19 luglio 2022 |
dall’8 agosto al 7 |
dall’8 al 14 settembre 2022 |
dal 19 luglio 2022 |
In tema di imponibile, l’Inps precisa che l’esonero dovrà essere calcolato dalla data di effettivo rientro, e di conseguenza gli eventuali periodi di ferie, permessi o altri tipi di congedo, fruiti senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio (quindi prima del rientro effettivo), non sono oggetto di esonero: il relativo imponibile non comporta il diritto all’agevolazione.
Inoltre, l’Istituto afferma che lo sgravio in questione è cumulabile – oltre che con altre agevolazioni che insistono sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro – anche con l’esonero sulla quota IVS prevista per il 2022 dall’art. 1, comma 121, Legge di Bilancio 2022, incrementato dallo 0,8 per cento al 2 per cento dall’art. 20, c. 1 del Decreto Aiuti bis per i periodi di paga 1° luglio - 31 dicembre 2022.
Il messaggio affronta infine il tema della portabilità dell’esonero, laddove la lavoratrice sia rientrata nel posto di lavoro a seguito dell’astensione per maternità e successivamente sia cambiato il datore di lavoro, prevedendo varie ipotesi:
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