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COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO E SMART WORKING: LAVORATORI AGILI INCLUSI NELLA BASE DI COMPUTO

I lavoratori in modalità smart working non possono essere esclusi dal computo per la determinazione della quota di riserva prevista per il collocamento obbligatorio dei disabili

giovedì 15 luglio 2021
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO E SMART WORKING: LAVORATORI AGILI INCLUSI NELLA BASE DI COMPUTO COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO E SMART WORKING: LAVORATORI AGILI INCLUSI NELLA BASE DI COMPUTO

I lavoratori che operano in modalità smart working non possono essere esclusi dal computo per la determinazione della quota di riserva prevista per il collocamento obbligatorio dei disabili (ovvero il numero minimo di lavoratori disabili che devono essere assunti sulla base dell’organico aziendale, ai sensi della L. 68/1999).

È quanto ha chiarito il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 3/2021 in risposta ad un quesito posto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, con il quale sono stati richiesti chiarimenti circa la possibile esclusione dei lavoratori agili dalla base di computo dell’organico aziendale per la determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere, ai sensi della Legge n. 68/1999.

In particolare, l’istanza verteva sulla possibilità di estendere l’esclusione prevista per i lavoratori che prestano attività lavorativa in modalità telelavoro anche ai lavoratori in smart working, in ragione delle analogie riscontrabili tra gli istituti (finalità di conciliazione tra vita privata e lavorativa e modalità organizzative flessibili).

Al fine della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Tuttavia, sono individuate alcune categorie di lavoratori che non sono computabili ai fini del calcolo della quota di riserva: l’art. 23 del D.Lgs n. 80/2015 dispone infatti l’esclusione dalla base di computo dei lavoratori ammessi al telelavoro per l’intero orario di lavoro, ovvero l’esclusione proporzionale all’orario svolto in telelavoro rapportato al tempo pieno, se i lavoratori sono ammessi al telelavoro solo parzialmente.

Tuttavia il Ministero - con l’interpello n. 3/2021 - sottolineando che le ipotesi di esclusione hanno carattere tassativo e non sono pertanto suscettibili di interpretazione estensiva, evidenzia come non sussista una disposizione che escluda espressamente i lavoratori agili dall’organico aziendale.

Secondo il parere del Ministero stesso, dunque, in assenza di un’espressa previsione in tal senso all’interno dell’ordinamento, ritenere possibile l’esclusione dal computo dell’organico aziendale dei lavoratori in smart working pregiudicherebbe in modo significativo “la logica inclusiva della normativa speciale sulle assunzioni obbligatorie”: i lavoratori agili, quindi, non possono essere esclusi dal computo per la determinazione della quota di riserva.

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