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COLLOCAMENTO OBBLIGATORO DI LAVORATORI DISABILI

Due nuovi provvedimenti sul contributo esonerativo e sulle sanzioni (che aumentano)

mercoledì 20 ottobre 2021
COLLOCAMENTO OBBLIGATORO DI LAVORATORI DISABILI COLLOCAMENTO OBBLIGATORO DI LAVORATORI DISABILI

Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, ha firmato due provvedimenti in tema di diritto al lavoro dei disabili, ex legge 68/99 (collocamento obbligatorio). I Decreti riguardano il contributo esonerativo dovuto per ciascun lavoratore non assunto e le sanzioni.

Contributo Esonerativo
È stato adeguato l'importo del contributo esonerativo da 30,64 a 39,21 euro al giorno dovuto dai datori di lavoro, per essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di disabili prescritta in presenza delle speciali condizioni della loro attività. Il contributo esonerativo, calcolato per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato, va versato al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

Sanzioni
Sono state adeguate le sanzioni amministrative dovute dai datori di lavoro pubblici e privati, in caso di mancato invio telematico del prospetto informativo, dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti. Tali sanzioni sono passate da 635,11 euro a 702,43 euro per il mancato adempimento degli obblighi di invio telematico e da 30,76 a 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Quando scatta l’obbligo di assunzione disabili
Sono obbligate all’assunzione di lavoratori disabili le aziende con più di 14 dipendenti. Dette imprese devono riservare una quota di assunzioni per tali categorie di lavoratori (invalidi civili, invalidi del lavoro, invalidi per servizio, ex dipendenti pubblici, compresi i militari, invalidi di guerra e civili di guerra con minorazioni, non vedenti, sordomuti) e altre categorie protette.

Come funziona
Tutte le aziende che  occupano  14 dipendenti, dal giorno successivo al raggiungimento di quota 15 lavoratori occupati (e anche quando si libera un posto già coperto da disabile), hanno l’obbligo di assumere una quota di lavoratori invalidi.
Da tale data (assunzione del 15°), l’azienda ha 60 giorni di tempo per adempiere.

Quali sono le categorie di lavoratori disabili

  • invalidi civili con percentuale di invalidità tra il 46% e il 100%;
  • invalidi del lavoro con percentuale superiore al 33%;
  • invalidi per servizio;
  • invalidi di guerra e civili di guerra con minorazioni dalla 1^ alla 8^ categoria;
  • non vedenti e sordomuti;
  • categorie protette: profughi italiani, orfani e vedove/i di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ed equiparati, compresi vedove/i, orfani, coniugi e figli di grandi invalidi del lavoro dichiarati incollocabili, grandi invalidi per servizio o di guerra con pensione di prima categoria, vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata.


Quanti per azienda
•    Aziende comprese tra 15 e 35 dipendenti: obbligo di assumere 1 disabile.
•    Aziende dai 36 ai 50 dipendenti: obbligo di assumere 2 disabili.
•    Aziende con oltre 50 dipendenti: obbligo di riservare il 7% dei posti a disabili + 1% a favore dei i familiari degli invalidi e/o di profughi rimpatriati.
Si ribadisce che le aziende sono tenute a presentare la richiesta di assunzione entro 60 giorni dal momento in cui scatta l’obbligo.

Come si calcola la quota invalidi
Si considerano esclusi dal computo:

  • dipendenti assunti a tempo determinato con durata inferiore a 6 mesi e lavorator disabili;
  • soci di cooperative di produzione e lavoro e dirigenti d’azienda;
  • personale assunto con contratto di inserimento o di somministrazione (con limiti);
  • lavoratori che svolgono l’attività all’estero;
  • lavoratori socialmente utili e lavoratori a domicilio;
  • lavoratori aderenti al programma di emersione;
  • apprendisti e apprendistato con contratto formazione-lavoro e di reinserimento;
  • i lavoratori part-time si computano “pro-quota”.

Nella quota possono essere calcolati i lavoratori già disabili prima dell’assunzione e assunti anche senza collocamento obbligatorio, purché la riduzione della capacità lavorativa sia maggiore del 60%  (o del 45% se per disabilità psichica o intellettiva).
 
Quando l’obbligo può essere sospeso o l’azienda esonerata
1) Quando l’impresa si trova in una delle seguenti condizioni:

  • ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale in CIGS;
  • fallimento e/o liquidazione e Mobilità per tutto il periodo;
  • contratto di solidarietà e accordi di incentivo all’esodo.

In tutte queste ipotesi scatta la sospensione dell’obbligo per un periodo massimo di 3 mesi.

2) L’esonero parziale dall’obbligo (max 12 mesi, ma con versamento di euro 30.64 al giorno (dal 01/01/2022 euro 39,21 al giorno) scatta quando l’azienda:

  • svolge un lavoro faticoso e pericoloso;
  • l’attività lavorativa è definita insalubre o è di alta specializzazione.


3) Sono esonerati anche i datori di lavoro privati (e gli enti pubblici economici) che versano un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille. Anche in questo caso, autocertificando l’esonero, sono obbligati al versamento dell’indennità giornaliera per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.  
 
Incentivi economici per l’assunzione
Al datore di lavoro che assuma un lavoratore appartenente alle Categorie Protette spetta un incentivo economico – calcolato sulla retribuzione mensile lorda – pari a :

  • per assunzione di lavoratori a tempo indeterminato - con riduzione capacità lavorativa superiore al 79% spetta un incentivo pari al 70% della retribuzione mensile lorda ai fini previdenziali, per una durata di 36 mesi;
  • se con riduzione compresa tra il 67% e il 79% spetta un incentivo pari al 35% della retribuzione lorda per una durata di 36 mesi;
  • per assunzione di lavoratori con disabilità psichiche ed intellettiva con riduzione della capacità lavorativa superiore la 45% spetta una agevolazione pari al 70% della retribuzione per una durata di 60 mesi.

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