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COME FUNZIONA IL “BONUS NATALE”

Spetta in caso di reddito inferiore a 28 mila euro l’anno e almeno un figlio, a carico. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

martedì 19 novembre 2024
COME FUNZIONA IL “BONUS NATALE” COME FUNZIONA IL “BONUS NATALE”

Con la pubblicazione della legge 7 ottobre 2024, n. 143 è stata introdotta un’indennità di 100 euro per lavoratori dipendenti (c.d. Bonus Natale).

La gratifica, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore, verrà erogata con la busta paga di dicembre qualora il dipendente abbia congiuntamente i seguenti requisiti:

a) reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
b) almeno un figlio con un reddito complessivo inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, oppure ha almeno un figlio che si trova in tali condizioni e per il quale sussistano anche le circostanze previste dall’articolo 12, c. 1, lett. c), decimo periodo, dello stesso testo unico delle imposte sui redditi;
c) l’imposta lorda determinata sui redditi di cui all’articolo 49 del TUIR, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lett. a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, c. 1, del TUIR.

L’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti operativi in relazione al bonus. L’erogazione non è automatica: il riconoscimento è subordinato alla presentazione di un’apposita richiesta scritta al proprio datore di lavoro – con indicazione del codice fiscale del coniuge e dei figli – in cui il lavoratore dichiara il possesso dei requisiti previsti dalla legge:

  • reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, inclusi i redditi agevolati o soggetti ad imposta sostitutiva o cedolare secca;
  • almeno un figlio (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato), a carico. In caso di nucleo monogenitoriale il bonus spetta all’unico genitore non coniugato o, se coniugato, successivamente separatosi legalmente ed effettivamente. In tali casi, che si connotano per la presenza di un unico genitore, la situazione di convivenza more uxorio non preclude, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti, la spettanza del bonus. Invece, nelle ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori, che lo abbiano riconosciuto, l’indennità non spetta al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore;
  • capienza fiscale: IRPEF lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.

Per quanto riguarda l’erogazione del bonus, il datore di lavoro anticipa l’importo spettante e lo porta in compensazione nel modello F24. In alternativa alla corresponsione in busta paga, il bonus potrà essere richiesto anche direttamente, in sede di presentazione del modello 730/2025.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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