Il D.L. n. 73/2021, meglio noto come “Decreto Sostegni bis”, ha introdotto, con l’art. 41, in via di eccezione, per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, il così detto contratto di rioccupazione.
Entrando nel merito del provvedimento, occorre evidenziare in primo luogo che si tratta di un provvedimento temporaneo (per il periodo compreso dal 1° luglio al 31 ottobre 2021) ed eccezionale, che consente la stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato per quei lavoratori che versino in stato di disoccupazione ed abbiano manifestato la disponibilità al lavoro ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015.
L’obiettivo e le modalità del contratto appaiono evidenti dalla lettura del primo e secondo comma dell’art. 41, laddove si specifica che il modello contrattuale è finalizzato all’inserimento del lavoratore nel mercato dopo l’emergenza epidemiologica e che l’assunzione è condizionata a un progetto di inserimento della durata di 6 mesi con l’obiettivo di “garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo”.
In altre parole, la nuova assunzione, con i benefici di cui ai successivi commi del medesimo art. 41, è finalizzata al reinserimento del lavoratore nell’ambito del mercato del lavoro attraverso un progetto concordato col dipendente della durata di 6 mesi. Dal punto di vista formale, il contratto dovrà avere forma scritta.
Ipotesi di licenziamento e recesso dal contratto
La norma tiene a precisare che in caso di licenziamento al contratto di rioccupazione sono applicabili le conseguenze ordinariamente connesse all’illegittimità del licenziamento. Tale specifica operata dal legislatore – come già proposto da altri interpreti – pare sia intesa ad escludere l’inserimento della clausola di prova al contratto.
Ipotesi diversa, ed espressamente disciplinata, è quella della volontà di recedere dal contratto al temine del periodo di 6 mesi; in quel caso si farà applicazione della sola norma codicistica ai sensi dell’art. 2118, con un preavviso che decorre dalla scadenza del semestre. Il legislatore specifica altresì che la disciplina del contratto di rioccupazione sarà applicabile al rapporto anche nel corso del periodo di preavviso.
Prosecuzione del rapporto dopo i 6 mesi
In caso di prosecuzione del contratto, in assenza di recesso delle parti, il rapporto di lavoro proseguirà nelle forme di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Sotto questo profilo, sono evidenti le similitudini con l’istituto dell’apprendistato.
Al contratto sarà applicata la disciplina di un ordinario rapporto di lavoro subordinato per tutto quanto non espressamente derogato.
Agevolazioni contributive
A fronte dell’assunzione attraverso l’istituto del contratto di rioccupazione è previsto per il datore di lavoro, per un periodo massimo di 6 mesi, lo sgravio del 100% dei contributi a suo carico nel limite massimo di 6.000 euro annui ed esclusa la contribuzione INAIL.
Ancora, la norma precisa che sono esclusi dalle agevolazioni contributive, fermi restando i principi di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015, i datori di lavoro che abbiano nel semestre precedente proceduto a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ovvero a procedure di licenziamento collettivo ai sensi della Legge n. 223/1991 nell’ambito dell’unità produttiva presso cui si intende operare l’assunzione con il contratto di rioccupazione.
Il legislatore, però, non si preoccupa soltanto di restringere la platea dei possibili percettori del beneficio analizzando le condotte del datore di lavoro prima dell’assunzione, ma dispone di prendere in considerazione anche per il periodo successivo, al fine di tutelare il rispetto della ratio che sottende all’introduzione dell’istituto stesso.
È previsto, infatti, che ove il datore di lavoro proceda al licenziamento nel corso o alla fine del semestre, ovvero nei 6 mesi successivi licenzi per giustificato motivo oggettivo un altro lavoratore con il medesimo inquadramento e nella medesima unità produttiva, si vedrà revocate le agevolazioni e sarà chiamato al recupero delle agevolazioni fruite. La revoca non inciderà comunque sul numero residuo di mensilità fruibili dal dipendente presso altro datore di lavoro.
ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.