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COME FUNZIONA IL CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE

Le prime indicazioni fornite dall’Inps su questa tipologia introdotta dal decreto “Sostegni Bis”

giovedì 23 settembre 2021
COME FUNZIONA IL CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE COME FUNZIONA IL CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE

Con Circolare n. 115 del 2 agosto 2021, l’INPS ha fornito le prime indicazioni circa l’ambito di applicazione dell’esonero contributivo per assunzioni effettuate tramite il nuovo contratto di rioccupazione, introdotto dal decreto “Sostegni Bis” (art. 41 D.L. 73/2021, convertito, con modificazioni, in L. 106/2021).

Si tratta, a tutti gli effetti, di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, finalizzato ad agevolare la rioccupazione e la riqualificazione professionale di soggetti disoccupati, utilizzabile per assunzioni effettuate dal 1° luglio al 31 ottobre 2021.

Condizioni per il riconoscimento dell’incentivo
Il lavoratore, alla data della nuova assunzione, deve trovarsi in stato di disoccupazione (con iscrizione presso il Centro per l'Impiego in qualità di disoccupato e rilascio della “DID” - Dichiarazione di Immediata Disponibilità).

La fruizione dell’esonero contributivo è inoltre subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, dei principi generali di accesso agli incentivi (stabiliti dall’art. 31 del D. Lgs. n. 150/2015) e delle seguenti condizioni:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • non aver effettuato, nell’arco dei sei mesi precedenti l’assunzione, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo nella medesima unità operativa;
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Misura dello sgravio
Ai datori di lavoro del settore privato che vi ricorrano (fatta eccezione per quelli del settore agricolo e del lavoro domestico) è riconosciuto - per un periodo massimo di 6 mesi a partire dalla data di assunzione - l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari ad € 6.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile e sulla base dell’orario svolto dal lavoratore. Sono esclusi i premi e i contributi INAIL.
Per quanto attiene al cumulo con altri benefici contributivi, è confermata la regola della fruizione in successione, in base alla quale, una volta terminato l’esonero dei 6 mesi del contratto in esame, sarà possibile fruire di un ulteriore beneficio contributivo, al netto del periodo semestrale già fruito per il contratto di rioccupazione stesso.

Decadenza dal beneficio
Il datore di lavoro decade dal beneficio dell’esonero contributivo ed è tenuto alla restituzione di quanto fruito in caso di:

  1. licenziamento del lavoratore per cui si beneficia dell’agevolazione durante o al termine del periodo di inserimento;
  2. licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva ed inquadrato con lo stesso livello e categoria legale del lavoratore assunto con tale esonero, effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione agevolata.

In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio verrà riconosciuto per il solo periodo di effettiva durata del rapporto.

Progetto individuale di inserimento
La validità del contratto è condizionata alla definizione, in accordo con il lavoratore, di un progetto individuale di inserimento della durata di 6 mesi, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore disoccupato al nuovo contesto lavorativo.
Nella fase di inserimento (6 mesi dalla data di assunzione) è consentito recedere dal rapporto solo per giusta causa o giustificato motivo oggettivo, mentre al termine del progetto è ammesso il recesso “ad nutum” (senza motivazione). Nel caso in cui, al termine del periodo di inserimento, nessuna delle parti receda dal contratto, lo stesso proseguirà come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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