Il ministero dell’Interno, di concerto con quello del Lavoro, dell’Agricoltura e del Turismo, ha emanato la circolare congiunta 27 ottobre 2023, n. 5969 con la quale ha fornito istruzioni operative e chiarimenti in merito ai flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio italiano per il triennio 2023-2025, così come stabilito dal Dl 20/2023 (legge 50/2023) e dal dpcm del 27 settembre 2023.
Lavoratori non stagionali
La circolare ricorda i settori e le professioni con rapporto di lavoro subordinato non stagionale per i quali può essere richiesto il nulla osta all’ingresso che sono: autotrasporto merci per conto terzi, edilizia, turistico-alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare, cantieristica navale, trasporto passeggeri con autobus, pesca, acconciatori, elettricisti e idraulici
Oltre ai citati settori occupazionali, l’ingresso è previsto anche per colf e badanti e per assistenti socio-sanitari.
Pertanto potranno presentare istanza di nulla osta i soli datori di lavoro i cui codici Ateco rientrano nei predetti settori produttivi.
Lavoratori settore domestico
L’istanza di nulla osta per il settore dell’assistenza familiare viene richiesta con il modello A-bis sia per lavoro subordinato a tempo indeterminato, sia a termine, con orario full time o part time. Il datore di lavoro deve indicare la retribuzione prevista dal Ccnl del lavoro domestico in caso di assunzione di colf e badanti, che in ogni caso non può essere inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale (€ 503,27 lordi).
Con riferimento alla capacità economica del datore di lavoro, il reddito imponibile del datore di lavoro:
Rientrano nella formazione del requisito reddituale del datore di lavoro sia il reddito del coniuge sia quello dei parenti entro il secondo grado di parentela sia eventuali redditi esenti certificati (es. l’assegno di invalidità)
Il requisito reddituale non è richiesto al datore di lavoro effetto da patologie o disabilità e che presenti istanza di nulla osta al lavoro per un lavoratore addetto alla sua assistenza.
Lavoratori settore socio-sanitario
Per il settore dell’assistenza socio-sanitaria (modello A-bis), ai fini dell’istanza di nulla osta al lavoro è necessario fare riferimento al CCNL relativi al personale dipendente delle imprese delle diverse realtà operanti nell’ambito del settore socio-sanitario.
I datori di lavoro possono essere associazioni organizzate, fondazioni e istituzioni di assistenza e beneficienza operanti nel settore socio sanitario.
Per tutti i comparti lavorativi il reddito imponibile, in caso di persona fisica/impresa individuale o il fatturato, in caso di enti e società, non può essere inferiore a 30.000 euro annui.
Lavoratori stagionali
I cittadini di paesi terzi (Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina) possono essere ammessi su territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori occupazionali agricolo e turistico-alberghiero.
Anche per tali comparti lavorativi il reddito imponibile non può essere inferiore a 30.000 euro annui.
Chiarimenti sulle quote di ingresso
Gli articoli 6 comma 2, e 7 comma 2 lett b) del DPCM 27 settembre 2023 attribuiscono una quota annuale, per il lavoro subordinato (stagionale e non) e per il lavoro autonomo, riservata ai lavoratori cittadini di Stati che promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari, conformemente ad accordi, o intese comunque denominati, conclusi in materia con l’Italia.
Sui siti istituzionali del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro sarà riportata un’apposita indicazione sugli Stati che hanno sottoscritto tali accordi o intese.
Attualmente i paesi che hanno sottoscritto accordi o intese di cooperazione in materia migratoria sono: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Corea del Sud, Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
Possono essere presentate domande di ingresso per lavoratori stranieri, subordinati non stagionali, da impiegare nei settori dell’assistenza familiare e socio-sanitaria a prescindere dai Paesi di origine.
Conversione del permesso di soggiorno
Sarà possibile la conversione di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo in permessi di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo. Nel caso di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore, al momento della convocazione presso lo Sportello unico, deve presentare la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro - valida come impegno all’assunzione da parte dello stesso datore di lavoro - utilizzando il modello Q.
Riguardo alle conversioni viene ricordato che il titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio non è più tenuto ad ottenere una quota e non è quindi più necessario osservare il click day. In sostanza in qualsiasi momento dell’anno si potrà presentare domanda di conversione e se non sussistono motivi ostativi, ottenere il permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.
Si ricorda che sono fuori dalle quote e dal click day anche gli ingressi dei lavoratori che hanno frequentato e completato programmi di formazione professionale e civilistico-linguistica per la selezione e la formazione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine ex articolo 23 del Tuir, così come previsto dal Dl 20/2023 (legge 50/2023).
Compilazione domanda
Per quanto riguarda i flussi relativi al 2023, l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda è disponibile tutti i giorni della settimana dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del 30 ottobre 2023 e fino al 26 novembre 2023.
Click Day
Sono poi previsti 3 click day: il 2 dicembre 2023 (ingressi per cittadini di Paesi con accordi in materia migratoria), il 4 dicembre 2023 (ingressi per lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela, apolidi e rifugiati e per assistenza familiare e socio-assistenziale e conversioni) e il 12 dicembre 2023 (ingressi per lavoro stagionale), tutti a partire dalle ore 9.00. Sarà possibile l’inoltro fino al 31 dicembre 2023 e in ogni caso fino ad esaurimento delle quote disponibili e riservate per il 2023.
Altre indicazioni
Al fine di consentire una rapida istruttoria delle domande presentate, è stata prevista la possibilità di allegare la documentazione probatoria che dovrà essere esaminata dagli Sportelli Unici per l’immigrazione ai fini del rilascio del nulla osta. Resta fermo che i documenti originali dovranno essere esibiti in sede di convocazione presso lo Sportello unico per l’immigrazione.
Il ministero dell’Interno ricorda che il lavoratore che farà ingresso in Italia dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non) e del visto d’ingresso potrà svolgere immediatamente attività lavorativa previa comunicazione obbligatoria ai Servizi Competenti attraverso i Sistemi Informatici Regionali (Unilav).
Nel caso in cui, invece, l’assunzione si formalizzi solo alla firma del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’immigrazione, la comunicazione obbligatoria verrà generata automaticamente dal sistema informatico, fatta eccezione per il settore dell’assistenza familiare che dovrà essere comunicato all’Inps. Copia di detta comunicazione verrà data al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico postale (cosiddetto Kit) per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. Per le ipotesi, quindi, di assunzione nel settore dell’assistenza familiare il datore di lavoro dovrà provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria all’Inps anche in fase di stipula del contratto presso lo Sportello Unico per l’immigrazione.
Infine, si ricorda che il datore di lavoro, prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione, deve verificare presso il competente Centro per l’Impiego, attraverso la presentazione di un modello di richiesta di personale predisposto dall’Anpal, l’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale.
La verifica dell’indisponibilità non è richiesta per l’ingresso dei lavoratori stagionali nei settori agricolo e turistico-alberghiero.
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