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CONAI: UN FOCUS SUL CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

Cos’è il Conai? Di cosa si occupa? Chi deve aderire? L'Ufficio Sicurezza e Ambiente è a disposizione delle imprese per chiarire i dubbi

venerdì 16 luglio 2021
CONAI: UN FOCUS SUL CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI CONAI: UN FOCUS SUL CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

Il CONAI, il più grande consorzio d’Europa che conta oltre 1.500.000 iscritti, è costituito dai produttori e dagli utilizzatori di imballaggi allo scopo di attuare un sistema integrato di gestione basato sul recupero e sul riciclo dei rifiuti di imballaggio, strettamente correlato ai Consorzi di Filiera [RICREA, COREPLA, CIAL, RILEGNO, COREPLA, COREVE], ai quali aderiscono obbligatoriamente i produttori e gli importatori di imballaggi e/o materie prime impiegate per la produzione di imballaggi.

  • PRODUTTORI, ovvero chi produce o importa e vende imballaggi vuoti, materie prime destinate a imballaggi, i produttori-trasformatori e importatori di semilavorati destinati a imballaggi.
  • UTILIZZATORI, ovvero gli acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti, gli importatori di “imballaggi pieni” (cioè di merci imballate), gli autoproduttori (che producono o riparano imballaggi per confezionare le proprie merci), i commercianti di imballaggi pieni (acquirenti-rivenditori di merci imballate), i commercianti di imballaggi vuoti (che acquistano in Italia e rivendono questi imballaggi senza effettuarne alcuna trasformazione).


Nella categoria degli “utilizzatori” le imprese con attività di commercio obbligate all’iscrizione sono la quasi totalità.

Per esempio un ristoratore che effettua la rivendita da asporto e utilizza le confezioni per i cibi in carta o plastica ricade tra i “commercianti di imballaggi pieni”, così come il rivenditore di ricambi o il commerciante di abbigliamento. In tutti questi casi infatti al cliente finale oltre alla merce viene fornito un imballo, che può essere una borsa, un sacchetto o una scatola, tutti prodotti che ricadono nella categoria imballaggi.

A questo riguardo quindi ogni soggetto che esercita questa attività è tenuto all’iscrizione CONAI, al quale si aderisce effettuando apposita domanda e versando una quota di partecipazione costituita da un importo fisso “una tantum” [€ 5,16]. È previsto un eventuale importo aggiuntivo variabile in relazione ai ricavi complessivi dell’impresa nel corso dell’anno precedente. Anche questa quota viene versata soltanto una volta ma può essere adeguata successivamente, a seconda dell’attività del Consorziato.

Pertanto i soggetti tenuti al versamento dei contributi supplementari sono anche coloro che immettono per primi l’imballaggio sul mercato nazionale, compresi gli importatori di merci imballate. Tali soggetti, a seconda delle quantità e del valore delle merci, potrebbero essere quindi tenuti a dichiarare periodicamente al CONAI i quantitativi di imballaggi ceduti o importati sul territorio italiano con periodicità annuale, trimestrale o mensile in funzione dell’entità del Contributo dovuto.

Chi sono i soggetti esclusi
In generale, sono esclusi dall’obbligo di adesione a CONAI gli utenti finali degli imballaggi ossia quei soggetti che, pur acquistando merce imballata per l’esercizio della propria attività o per proprio consumo, non effettuano alcuna attività di commercializzazione e distribuzione della merce imballata acquistata. Ad esempio un’impresa che acquista in Italia o all’estero esclusivamente beni materiali come i personal computer per i propri uffici non ha nessun obbligo di iscriversi al CONAI, così come un’autoscuola o un’agenzia di assicurazioni che non effettuano rivendita di beni materiali, ma ai propri clienti forniscono esclusivamente servizi. Sono inoltre escluse tutte le imprese agricole e quelle aderenti a sistemi autonomi.

È bene infine ricordare che al momento della vendita di un bene o di una merce contenuti in un imballaggio soggetto al contributo sulle fatture emesse è sempre necessario indicare la dicitura “Contributo Ambientale CONAI assolto”.

È lecito supporre che la maggioranza delle imprese rientri nella tipologia dei semplici utilizzatori, pertanto si renderebbe necessaria la sola iscrizione semplificata, in ogni caso raccomandiamo alle aziende di contattare l’ufficio Sicurezza e Ambiente di Confcommercio Vicenza (tel. 0444/964300) per avere maggiori dettagli sugli obblighi di iscrizione.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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