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CONCILIAZIONE DELLA VITA PROFESSIONALE E PERSONALE

Le modifiche legislative, introdotte dal D. lgs. n. 105/2022, volte a migliorare l’equilibrio famiglia e lavoro e per conseguire la parità di genere

mercoledì 21 settembre 2022
CONCILIAZIONE DELLA VITA PROFESSIONALE E PERSONALE CONCILIAZIONE DELLA VITA PROFESSIONALE E PERSONALE

Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, in vigore dal 13 agosto 2022, ha attuato la Direttiva (UE) 2019/1158, al fine di migliorare la conciliazione fra vita professionale e vita familiare, sia per i genitori che per i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura fra uomini e donne e la parità di genere, sia in ambito lavorativo che familiare.

Si forniscono di seguito le principali novità, alla luce della nota n. 9550 del 6 settembre 2022 dell’Ispettorato nazionale del lavoro 

 

CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO

Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile anche dal padre adottivo o affidatario, entro lo stesso arco temporale, e si applica anche in caso di morte perinatale del figlio.

In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi. Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, ed è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità alternativo di cui all'articolo 28, decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151.

In caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio e del congedo di paternità alternativo, di cui agli articoli 27-bis e 28, vige il divieto di licenziamento del padre lavoratore per la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino; in caso di dimissioni, nel periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento, al padre che ha fruito del congedo di paternità spettano le indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali in caso di licenziamento (indennità di preavviso, NASPI) e non è tenuto al preavviso.

Per l'esercizio del diritto, il lavoratore padre deve comunicare i giorni in cui intende fruire del congedo in questione, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto.

 

CONGEDO PARENTALE PER GENITORI LAVORATORI DIPENDENTI

Per i periodi di congedo parentale fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30% della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione.

Nello specifico, alla madre e al padre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all'altro genitore; entrambi i genitori hanno, altresì, diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di nove mesi.

Restano invariati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti dall'articolo 32 del Testo Unico Maternità:

- la madre può fruire di massimo sei mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita, o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- il padre può fruire di massimo sei mesi (elevabili a sette mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita, o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di dieci mesi di congedo parentale (elevabili a undici mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita, o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Al genitore solo, nella cui definizione deve intendersi incluso anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto l'affidamento esclusivo del figlio, sono riconosciuti undici mesi continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui nove mesi sono indennizzabili al 30% della retribuzione. Nel caso di affidamento esclusivo del figlio, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato.

Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai nove mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Per la fruizione dei congedi parentali, dovrà essere inserita apposita istanza sul modulo "Richieste" del sistema informativo di gestione delle presenze, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione, salvo che ricorrano particolari e comprovate situazioni personali, in presenza delle quali la domanda potrà essere presentata entro le 48 ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro, utilizzando i codici appositamente previsti:

- FA1 (Congedo parentale a giorni - retribuzione al 100%);
- FA5 (Congedo parentale a giorni - retribuzione al 30%);
- FA6 (Congedo parentale a giorni non retribuito);
- F1H (Congedo parentale a ore - retribuzione al 100%);
- F5H (Congedo parentale a ore - retribuzione al 30%);
- F6H (Congedo parentale a ore non retribuito).

 

CONGEDO STRAORDINARIO

Per la fruizione del congedo straordinario, al coniuge convivente sono stati equiparati la parte dell'unione civile convivente e il convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità.

È stato, inoltre, previsto che il congedo possa essere fruito entro trenta giorni dalla richiesta, oltre alla possibilità di instaurare la convivenza anche successivamente alla presentazione della domanda, purché sia garantita per tutta la fruizione del congedo.

 

PERMESSI DI ASSISTENZA DISABILI

Sono individuati tra i titolari del diritto anche la parte di un'unione civile e il convivente di fatto. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro.

Viene, dunque, superato il principio del "referente unico dell'assistenza".

Pertanto, dal 13 agosto 2022, più soggetti aventi diritto possono richiedere l'autorizzazione a fruire dei permessi di cui all’articolo. 33, comma 3, legge n. 104 del 1992, alternativamente tra loro, per l'assistenza alla stessa persona disabile grave.

 

TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE

Viene riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti, oltre che il coniuge, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, legge n. 76 del 2016, o il convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, legge n. 76 del 2016.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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