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CONGEDO DI PATERNITÀ: COSA CAMBIA NEL 2021

La Legge di Bilancio ha ampliato il periodo di congedo di paternità obbligatorio fino a 10 giorni. Ma non è stata l’unica modifica

martedì 26 gennaio 2021
CONGEDO DI PATERNITÀ: COSA CAMBIA NEL 2021 CONGEDO DI PATERNITÀ: COSA CAMBIA NEL 2021

La Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) ha prorogato per l’anno 2021, con alcune variazioni, il congedo obbligatorio retribuito a favore del padre lavoratore dipendente del settore privato.

Il congedo obbligatorio è utilizzabile dal lavoratore padre, per i figli nati, adottati o affidati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 con le seguenti modalità:

  • nella misura di 10 giorni (per il 2020 erano 7);
  • entro 5 mesi dalla nascita, dall’ingresso in famiglia del minore, o dall’entrata in Italia in caso di adozione internazionale.

Sarà inoltre possibile, per il lavoratore padre, fruire del congedo facoltativo nella misura di 1 giorno, previo accordo con la madre ed in sostituzione di una giornata di congedo di maternità spettante alla medesima.

Si precisa che per i figli nati/affidati/adottati nel corso del 2020, anche se i 5 mesi successivi all’evento ricadono nei primi mesi del 2021, il padre dipendente ha diritto al congedo obbligatorio nella misura di 7 giorni.

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto l’estensione della fruizione del congedo di paternità obbligatorio e facoltativo anche ai casi di morte perinatale.

I giorni di congedo obbligatorio e facoltativo del padre vengono compensati con un’indennità giornaliera, a carico dell’INPS, pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera.
Tale indennità è corrisposta dal datore di lavoro, alla fine di ciascun periodo di paga, salvo successivo conguaglio con i contributi e le somme dovute all’Istituto previdenziale.

Le giornate di congedo (sia obbligatorio che facoltativo):

  • devono essere computate nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie;
  • non possono essere frazionate ad ore.

Per usufruire dei giorni di congedo non è indispensabile alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell’accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.
Per richiedere di poter usufruire del congedo (sia obbligatorio, che facoltativo) il padre lavoratore deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni prescelti, con almeno 15 giorni di preavviso.

I lavoratori per i quali le indennità sono anticipate dal datore di lavoro devono comunicare a quest’ultimo l’assenza in forma scritta, senza necessità di presentare domanda all’INPS, in quanto sarà il datore di lavoro a comunicare all’Istituto di previdenza, attraverso il flusso Uniemens, le giornate fruite.

Per richiedere il congedo facoltativo sarà necessario allegare alla domanda la dichiarazione della madre da cui emerga che la stessa non intende fruire del congedo di maternità per un numero di giorni (uno) equivalente a quello fruito dal padre. Detta comunicazione deve essere inviata, dal lavoratore, anche al datore di lavoro della madre.

I lavoratori che percepiscono l’indennità direttamente dall’Istituto devono, invece, presentare autonomamente domanda allo stesso.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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