L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Nota n. 2414, ha fornito specifiche indicazioni in ordine alla corretta applicazione ed ai profili di carattere sanzionatorio della disciplina concerne il congedo di paternità e il congedo parentale. Con la Nota, l’INL ha comunicato alcune chiavi interpretative relativamente alle nuove disposizioni normative, di cui si evidenziano i principali elementi di novità.
In materia di congedo di paternità, l’Istituto ritiene che la mancata fruizione dello stesso sia da sanzionare solo in presenza di un eventuale comportamento datoriale che ne ostacoli la fruizione. Al riguardo, non può ritenersi di ostacolo la richiesta datoriale di fruire del congedo in tempi compatibili con il preavviso di cinque giorni stabilito dal legislatore, a meno che un eventuale parto anticipato rispetto alla data presunta non consenta al lavoratore di rispettare il preavviso e ferme restando le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.
In tema di divieto di licenziamento fino al compimento di un anno di vita del bambino di cui all’art. 54, D.Lgs 151/2001, esso trova applicazione anche nei confronti del padre lavoratore nell’ipotesi in cui quest’ultimo abbia fruito del congedo di paternità obbligatorio e del congedo di paternità alternativo, di cui agli artt. 27-bis e 28 del D.Lgs.
Riguardo alla modifica di cui all’art. 42, D.Lgs. 151/2001, secondo cui si equipara al coniuge convivente la parte di un’unione civile ed il convivente di fatto ai fini del diritto alla fruizione dei riposi e permessi per i figli con grave disabilità, l’Istituto ritiene che ciò avvenga anche nel caso in cui la convivenza sia iniziata successivamente alla richiesta dicongedo.
Infine, riguardo al periodo intertemporale, segnaliamo che l’Istituto ritiene che il divieto di licenziamento di cui all’art. 54, comma 7, D.Lgs. 151/2001, e l’indennità di mancato preavviso in caso di dimissioni di cui al successivo art. 55, comma 2, trovino applicazione anche nei casi in cui la nascita sia avvenuta prima del 13 agosto 2022, a condizione che il congedo di paternità sia stato fruito anche solo parzialmente dopo tale data.
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