• Home 
  • Notiziario Sindacale 

CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO

Vediamo da vicino come funziona questo istituto, dopo le innovazioni della Legge di Bilancio 2021

giovedì 25 marzo 2021

La Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020), in relazione ai figli nati, affidati o adottati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, ha:
- elevato a 10 giorni il periodo di congedo obbligatorio di paternità (rispetto ai 7 giorni in vigore per il 2020), da godere anche non continuativamente;
- confermato la possibilità per il padre lavoratore di fruire di un’ulteriore giornata di congedo facoltativo, utilizzabile previo accordo con la madre ed in sostituzione di una giornata di congedo di maternità spettante a quest’ultima.

Entrambi i congedi (sia obbligatorio che facoltativo) sono utilizzabili entro 5 mesi dalla nascita del bambino, dall’ingresso in famiglia del minore o dall’entrata in Italia in caso di adozione internazionale e non sono frazionabili ad ore.
La Legge di Bilancio 2021 ha, inoltre, esteso la fruizione del congedo di paternità (obbligatorio e facoltativo) anche ai casi di morte perinatale, prevedendo che tale congedo possa essere fruito, sempre entro i 5 mesi successivi alla nascita del figlio, anche nel caso di:
- figlio nato morto dal primo giorno della 28° settimana di gestazione (il periodo di 5 mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio, che in queste situazioni coincide anche con la data di decesso);
- decesso del figlio nei primi 10 giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita).

Il periodo di 5 mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio e non dalla data di decesso. Restano pertanto esclusi dal diritto al congedo i padri i cui figli, nati, adottati o affidati, siano deceduti successivamente al decimo giorno di vita (il giorno della nascita è compreso nel computo).

Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo spetta un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera, corrisposta dal datore di lavoro alla fine di ciascun periodo di paga (e successivo conguaglio con contributi e somme dovute all’Istituto previdenziale).
Per usufruire del congedo (sia obbligatorio che facoltativo) il padre lavoratore è tenuto a comunicare per iscritto al datore di lavoro i giorni prescelti con almeno 15 giorni di preavviso.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

NEWS IMPRESE