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CONGEDO PARENTALE LE FAQ DELL’INPS

Le leggi di Bilancio 2023 e 2024 sono intervenute potenziando l’indennizzo

martedì 17 settembre 2024
CONGEDO PARENTALE LE FAQ DELL’INPS CONGEDO PARENTALE LE FAQ DELL’INPS

Il D.Lgs. n. 105/2022 ha introdotto notevoli modifiche in tema di congedi attinenti alla cura dei figli e anche le Leggi di Bilancio 2023 e 2024 sono intervenute in materia di congedi parentali potenziandone l’indennizzo.

Per riepilogare, l’indennità è elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di 2 mesi, fino al 6° anno di vita del bambino/entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore:

  • all’80% della retribuzione per un mese;
  • al 60% (80% per il 2024) della retribuzione per un ulteriore mese.

A fronte delle richieste di chiarimento provenienti dai lavoratori, l’INPS ha reso disponibili, sul proprio portale istituzionale, le FAQ, corredate da esempi di calcolo, riguardanti il congedo parentale 2024, anche al fine di agevolare l’operato di aziende e consulenti.

Vediamole da vicino.

Domanda Risposta
Chi può beneficiare dell’aumento dell’indennità di congedo parentale?

L’aumento dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, mentre sono escluse tutte le altre categorie di lavoratori, come i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione separata.

In cosa consiste l’aumento dell’indennità di congedo parentale?

L’aumento dell’indennità non aggiunge un mese di congedo parentale, ma incrementa l’indennità al 60% della retribuzione (o all’80% per il solo anno 2024) per un ulteriore mese rispetto al primo.

Quali sono i requisiti per beneficiare dell’aumento dell’indennità di congedo parentale?

L’aumento dell’indennità è riconoscibile a condizione che il mese di congedo parentale sia fruito entro i 6 anni di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e il congedo di maternità o paternità (alternativo o obbligatorio) termini dopo il 31 dicembre 2023.

Come viene gestita la fruizione del congedo parentale se uno dei genitori è lavoratore dipendente e l’altro no?

Se uno dei genitori è lavoratore dipendente e l’altro no, l’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato spetta solo al genitore dipendente.

Quindi come è indennizzato il congedo parentale per i genitori che cessano il congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023?

Un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;

• un ulteriore mese è indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo 2024), entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
• sette mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
• i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del T.U. n. 151/2001.

Come posso presentare la domanda di congedo parentale?

La domanda deve essere presentata in modalità telematica attraverso il portale istituzionale www.inps.it, il Contact center integrato o gli Istituti di Patronato.

Sarà il datore di lavoro ad erogare la maggiorazione in busta paga, secondo le indicazioni fornite da INPS con la Circolare n. 57 del 18 aprile 2024.

Qual è la differenza tra il congedo parentale indennizzato al 60% e all’80%?

La differenza risiede nell’ammontare dell’indennità: il congedo indennizzato all’80% è previsto solo per il 2024, mentre dal 2025 in poi l’indennità sarà al 60%.

Cosa succede se un genitore non fruisce del congedo parentale?

Se un genitore non fruisce del congedo parentale, i suoi mesi non trasferibili non possono essere fruiti dall’altro genitore.

Se il padre fruisce del congedo di paternità obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023, quali sono i suoi diritti di congedo parentale?

Se uno dei genitori fruisce del congedo di maternità o di paternità (alternativo o obbligatorio) dopo il 31 dicembre 2023, il padre ha diritto a un mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione, come previsto dalla legge di Bilancio 2023, e a un ulteriore mese indennizzabile all’80% della retribuzione, previsto dalla legge di Bilancio 2024, se fruito entro il 31 dicembre 2024, altrimenti al 60% se fruito dal 1° gennaio 2025 ed entro il compimento di 6 anni di età del figlio.

Se il figlio è nato a partire dal 1° gennaio 2024, il diritto alla maggiorazione dell’indennità di congedo parentale per due mesi spetta a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.

Quando si parla di mensilità ai fini del congedo parentale, vanno considerati i mesi di calendario o 30 giorni?

La durata del periodo di congedo parentale è esattamente pari ad un mese o ad un multiplo dello stesso (es.: dal 1° gennaio al 31 gennaio ovvero dal 18 febbraio al 17 marzo) si computano uno o più mesi interi.

Se i periodi sono di durata inferiore al mese, si sommano le giornate di assenza di ciascun periodo fino a raggiungere il numero 30, considerando le stesse pari ad un mese.

Se i periodi sono di durata superiore ad un mese (ma non multipli dello stesso), si computa il mese od il numero di mesi inclusi nei periodi medesimi secondo il calendario comune, lasciando come resto il numero dei giorni che non raggiungono il mese intero.

Se un genitore ha terminato il congedo di maternità obbligatoria prima del 31 dicembre 2023, mentre l’altro ha usufruito del congedo di paternità obbligatorio a gennaio 2024 (quindi dopo il 31 dicembre 2023), ricorrono i presupposti per poter accedere all’ulteriore mensilità indennizzata all’80%?

Si, perché si prende in considerazione l’ultimo congedo fruito, quindi il congedo di paternità obbligatorio. Dunque, la coppia potrà fruire di un mese di congedo parentale all’80% in ragione di quanto previsto dalla legge di bilancio 2023 e di un ulteriore mese di congedo parentale all’80%, se fruito nel 2024, per effetto delle disposizione di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024).

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