L’INL, ovvero l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, torna sul tema dei contratti a termine per rispondere a due questioni di interesse per le imprese del settore. La prima è se le deroghe alla disciplina del contratto a termine stabilite per le attività stagionali trovano applicazione anche in riferimento alle ipotesi di stagionalità individuate dal CCNL di settore. La seconda questione è, invece, se le imprese turistiche che abbiano, nell’anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi possano stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato.
Vediamo le risposte fornite dall’INL con nota prot. n. 413 del 10 marzo 2021.
Le attività stagionali godono, per quanto riguarda la disciplina del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di numerose deroghe volte a facilitare l’utilizzo del contratto a termine.
Le deroghe riguardano:
• il rispetto degli intervalli tra un contratto a termine ed il successivo (art. 19 comma 2);
• le condizioni richieste dalla legge per effettuare i rinnovi del contratto “causali” (art. 21 comma 2);
• i limiti quantitativi previsti dalla legge o dal CCNL (art. 23 comma 2 lett. c);
• il limite di durata massima pari a 24 mesi previsto dalla legge (art. 29 comma 3 bis).
Per attività stagionali dobbiamo intendere sia quelle la cui definizione è contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, che le ulteriori ipotesi di attività stagionali individuate dai contratti collettivi.
Per restare alla contrattazione collettiva dei settori rappresentati, ricordiamo l’ipotesi dei periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività in seno ad aziende ad apertura annuale (contenuta nell’art. 90 CCNL per il settore Pubblici esercizi e ristorazione FIPE e nell’art. 83 CCNL Federalberghi) e l’Accordo Territoriale della Provincia di Vicenza sottoscritto il 30 ottobre 2018 da Confcommercio Vicenza (per le aziende che applicano il CCNL Terziario), che risponde alle esigenze delle aziende che operano in contesti territoriali a vocazione prevalente di economia turistica e necessitano perciò di gestire picchi di lavoro.
Infine, quanto alla possibilità da parte delle imprese turistiche stagionali, che osservano un periodo di inattività nel corso dell’anno, di sottoscrivere contratti di lavoro a tempo indeterminato, l’INL non rileva particolari criticità e ritiene che tali contratti non contraddicano la connotazione stagionale delle relative attività. Ciò in ragione della necessità, per tali imprese, di svolgere comunque un’attività “programmatoria”, o comunque “preparatoria” nei mesi in cui non è prevista l’apertura al pubblico.
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