Dopo le novità introdotte dall’articolo 41-bis del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106), la disciplina complessiva del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato – contenuta negli articoli da 19 a 29 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 – merita di essere riepilogata nella forma (più immediatamente fruibile) della domanda e risposta.
In quale forma va stipulato il contratto a termine?
La norma prevede espressamente che, con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni (peraltro anche nel caso di rapporti brevi la forma scritta è fortemente consigliata), l’apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto.
Copia del contratto va consegnata al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione, ma attenzione: la firma va raccolta prima dell’inizio della prestazione lavorativa, pena la conversione dello contratto a tempo indeterminato.
Quali sono i contenuti del contratto?
Oltre ai consueti (identificazione delle parti, recapiti, retribuzione, CCNL applicato, orario, luogo di lavoro ecc.) è essenziale l’indicazione della data di scadenza del rapporto, il richiamo al diritto di precedenza nonché – in tutti i casi nei quali sia obbligatorio – l’indicazione della causale (o esigenza) in base alla quale il contratto viene stipulato, prorogato o rinnovato.
In quali casi è vietato stipulare un contratto a termine?
L’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:
Ci sono deroghe per l’emergenza Covid-19?
Si, considerata l’emergenza epidemiologica da Covid-19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali “emergenziali” è consentita la possibilità di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a termine, anche a scopo di somministrazione. In pratica, tali deroghe riguardano la non applicabilità del divieto di prorogare o rinnovare il contratto a termine nelle unità produttive in cui è in atto una sospensione o una riduzione dell’attività per cassa integrazione di lavoratori adibiti alle stesse mansioni di quelli a termine, nonché l’esenzione dal rispetto delle cd. pause intermedie.
Cosa succede se il contratto viene stipulato in violazione dei divieti previsti?
In caso di violazione dei divieti espressamente previsti, il contratto a termine si trasforma in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Un contratto a termine quanto può durare?
La durata massima del primo contratto a termine tra le parti è stabilita in 24 mesi. A tal fine, ossia per il computo dei 24 mesi, rilevano unicamente i contratti a termine legati dal medesimo inquadramento.
Se però la durata prevista nel primo contratto a termine non supera i 12 mesi, il datore non è tenuto a indicare alcuna causale salvo che tale causale consenta di fruire di agevolazioni ove è invece opportuno indicarla comunque (es. lo sgravio del 50% per le sostituzioni di maternità da parte di un datore di lavoro che non abbia più di 19 dipendenti).
Quali sono le causali da indicare per le durate oltre i 12 e fino ai 24 mesi?
Dopo la modifica apportata dalla Legge di conversione n. 106/2021 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, che ha inserito la lettera b-bis) e il co. 1.1 nell’articolo 19 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le causali da indicare sono quelle che seguono:
Qual è la durata massima di tutti i rapporti a termine tra le medesime parti?
Per i settori regolati dal CCNL Terziario Confcommercio, Turismo Federalberghi e Ristorazione FIPE la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i 24 mesi.
Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato.
Alla regola sulla durata massima sono sottratti i contratti a termine “stagionali”.
Le attività stagionali sono quelle che svolgono rispettivamente le attività:
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