La Cassazione ha affermato che le condizioni oggettive e soggettive legittimanti la stipula del contratto di lavoro intermittente sono disgiunte e non necessariamente concorrenti. Il chiarimento era particolarmente atteso dalle imprese del settore commercio e turismo che a questa tipologia contrattuale ricorrono per garantirsi la necessaria flessibilità. Ma vediamo da vicino cosa dice la Cassazione.
Con la sentenza n. 22086 del 24.07.2023, la Cassazione afferma che il contratto di lavoro intermittente può essere validamente stipulato con un dipendente che ha meno di 25 anni di età (o più di 55), a prescindere dalla natura delle prestazioni.
Il caso prende origine da un dipendente che impugna giudizialmente il contratto di lavoro intermittente: la Corte d'appello dichiarava illegittimo il contratto di lavoro intermittente stipulato tra una società ed un lavoratore ritenendo sia il requisito oggettivo della discontinuità dell'attività sia quello soggettivo dell'età, elementi costitutivi concorrenti del contratto di lavoro intermittente.
La Cassazione - ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva che, ai fini della legittimità del contratto di lavoro intermittente, le due condizioni richieste dalla norma, quella oggettiva circa la discontinuità dell’attività oggetto dell’accordo e quella soggettiva inerente all’età del dipendente, sono tra loro alternative.
Depone in tal senso la formulazione della norma (art. 13 D.Lgs. 81/2015), la quale prevede che, in ogni caso, sia possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente con soggetti che hanno meno di 24 anni (e fino a che ne compiono 25) o più di 55 anni.
Secondo la sentenza, dunque, le due condizioni non sono necessariamente concorrenti e possono legittimare la sottoscrizione di un contratto di lavoro intermittente anche singolarmente e in maniera disgiunta.
Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso della società, affermando la legittimità della tipologia contrattuale utilizzata.
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