La circolare INPS N. 43/2022 fornisce istruzioni operative circa l’esonero previsto dalla legge di Bilancio 2022, riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori.
Soggetti che possono accedere all’esonero
Possono accedere al beneficio tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, nel periodo temporale fisso e appositamente predeterminato dalla norma (gennaio 2022/dicembre 2022), per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692 euro.
Assetto, misura e durata dell’esonero
L’esonero in esame, valevole per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, consiste in una riduzione dello 0,8 per cento dell’aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori, a condizione che la retribuzione imponibile, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Ad esempio, nelle ipotesi in cui nel mese di riferimento non si ecceda una retribuzione imponibile ai fini previdenziali di 2.692 euro e la quota di contribuzione a carico del lavoratore sia pari al 9,19 per cento, questa, in forza dell’esonero, potrà essere ridotta di 0,8 punti percentuali, ossia potrà essere determinata per un ammontare pari a 8,39 punti percentuali. Ciò posto, ne deriva che l’esonero trova concretamente applicazione sulla retribuzione lorda del lavoratore.
La soglia di reddito (imponibile previdenziale) individuata come massimale, pari a 2.692 euro al mese, comporta che, laddove sia superato tale limite, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore.
Pertanto, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non avrà diritto al beneficio.
Al riguardo, si precisa che la norma prevede espressamente che l'importo mensile di 2.692 euro debba essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Sarà, quindi, riconosciuta la riduzione della quota a carico del lavoratore nella misura pari a 0,8 punti percentuali, nel mese di competenza di dicembre 2022, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale a 2.692 euro.
Laddove, invece, i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, fermo restando che la retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese) sia inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sarà possibile accedere alla riduzione anche sui ratei di tredicesima, qualora l’importo dei suddetti ratei non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12).
Si segnala, inoltre, che nelle ipotesi in cui un rapporto di lavoro, per il quale si stia fruendo della riduzione della quota a carico del lavoratore nella misura pari a 0,8 punti percentuali, cessi prima di dicembre 2022, la riduzione contributiva potrà essere applicata, al fine di non determinare difformità di trattamento rispetto ai rapporti di lavoro che proseguono oltre il corrente anno, anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione, a condizione che l’importo di tali ratei sia inferiore o uguale a 2.692 euro.
Nel mese di erogazione della quattordicesima mensilità la riduzione contributiva non potrà trovare applicazione, in quanto la disposizione fa riferimento alla sola mensilità aggiuntiva della tredicesima per la maggiorazione della soglia mensile di reddito dei 2.692 euro.
Quando spetta l’esonero
La misura agevolativa si applica sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
Sono inclusi nell’ambito di applicazione della misura agevolata anche i rapporti di apprendistato, sempre nel rispetto della soglia limite di retribuzione mensile pari a 2.692 euro.
L’agevolazione non assume la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Inoltre, il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in una riduzione contributiva per il lavoratore, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è subordinato al possesso del Documento unico di regolarità contributiva da parte del datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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