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CONVENIENZA FISCALE DELLE AUTO IN USO PROMISCUO AGLI AMMINISTRATORI

I parametri da considerare per capire se questa soluzione può essere vantaggiosa per l’azienda e per l’amministratore

giovedì 22 giugno 2023
CONVENIENZA FISCALE DELLE AUTO IN USO PROMISCUO AGLI AMMINISTRATORI CONVENIENZA FISCALE DELLE AUTO IN USO PROMISCUO AGLI AMMINISTRATORI

L’assegnazione dell’autovettura all’amministratore in uso promiscuo genera, per l’azienda, un costo deducibile, entro una certa soglia  e per  l’amministratore, invece, genera un compenso in natura. L’assegnazione dell’auto in uso promiscuo potrebbe risultare fiscalmente più conveniente rispetto all’incremento della retribuzione, di importo corrispondente al valore effettivo del beneficio ottenuto.

L’assegnazione agli amministratori di mezzi di trasporto aziendali (autoveicoli, motocicli e ciclomotori) può avvenire:

a) esclusivamente per motivi personali;
b) per motivi sia personali che aziendali (uso promiscuo);
c) esclusivamente per uso aziendale.

Prendiamo  in considerazione l’ipotesi di assegnazione dell’autovettura agli amministratori in uso promiscuo, ossia per spostamenti sia aziendali che personali, per misurarne la convenienza fiscale.

L’assegnazione dell’autovettura all’amministratore ad uso promiscuo genera:

- per l’azienda, un costo deducibile, entro una certa soglia e la detrazione parziale (40%) dell’IVA relativa al costo di acquisizione e agli altri costi (ad es. ricambi, carburanti, ricariche, manutenzione, riparazione);

- per l’amministratore, un compenso in natura che deve essere valorizzato utilizzando un criterio forfetario (anziché in base al valore normale), basato sui costi chilometrici desumibili dalle tabelle nazionali dell’ACI (art. 51, comma 4, lettera a, TUIR).

Deducibilità del costo per l’azienda

In caso di veicoli concessi in uso agli amministratori della società, è stato affermato che l’assimilazione ai fini fiscale dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata con i redditi di lavoro dipendente concerne le modalità di determinazione del reddito del collaboratore ai fini delle imposte dirette. Non si configura, pertanto,  quale assimilazione delle due tipologie di rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge e, in particolare, non opera con riferimento alle disposizioni che regolano la deduzione dal reddito di impresa o di lavoro autonomo.

Ne consegue che, “qualora un'autovettura venga data in uso promiscuo all’amministratore, l'ammontare del fringe benefit che concorre a formare il reddito dell'amministratore è deducibile per l'impresa, ai sensi dell' art. 95 del TUIR, fino a concorrenza delle spese sostenute da quest'ultima” .

L'eventuale eccedenza delle spese sostenute dall’impresa rispetto al fringe benefit è deducibile nella misura del 20% (elevata all’80% per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio), ai sensi dell’ art. 164, comma 1, lettera b), TUIR.

La deducibilità è ammessa entro le soglie massime previste dalla norma (18.075,99 euro per il costo di acquisto e per il leasing di autovetture, 3.615,20 euro per il noleggio di autovetture).

I.V.A.

Per quanto riguarda la detrazione dell’IVA afferente all’acquisizione dell’autoveicolo e i costi inerenti al relativo utilizzo, qualora il mezzo sia concesso in uso promiscuo senza addebito di un corrispettivo specifico, l’IVA relativa all’acquisizione e agli altri componenti negativi potrà essere portata in detrazione in misura pari al 40%. La messa a disposizione di veicoli, a titolo gratuito, nei confronti dei dipendenti, non costituisce prestazione di servizio soggetta ad IVA  art. 3, comma 6, D.P.R. n. 633/1972).

In relazione alle autovetture assegnate ai dipendenti, è stato affermato che qualora il veicolo sia concesso in uso promiscuo e il datore di lavoro fatturi al dipendente un corrispettivo per l’utilizzo privato, le auto si considerano utilizzate esclusivamente nell’ambito dell’attività d’impresa e pertanto sono soggette alla regola della detraibilità integrale dell’IVA.

Tale interpretazione è stata ritenuta non estensibile al caso di assegnazione dell’auto agli amministratori, trattandosi di tipologie di rapporti di lavoro (l’ufficio di amministratore di società e quello di lavoro dipendente) non pienamente assimilabili a tutti gli effetti di legge, per cui in caso di assegnazione dell’autovettura all’amministratore, con addebito di corrispettivo, la detrazione IVA è comunque limitata al 40% (si tratta di una posizione che, in verità, desta più di una perplessità, in quanto ai fini IVA è irrilevante se il destinatario della prestazione sia un dipendente o un collaboratore).

FRINGE BENEFIT PER L’AMMINISTRATORE

Il valore del fringe benefit per l’assegnazione a uso promiscuo dell’autovettura all’amministratore (che sia titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e non di un reddito di lavoro autonomo) è pari a percentuali variabili (25, 30, 50 e 60 per cento) in funzione dei valori di emissione di anidride carbonica dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI, al netto dell’ammontare eventualmente addebitato al dipendente (art. 51, comma 4, lettera a, TUIR).

Ai fini della determinazione del reddito dell’amministratore la concessione di un’autovettura elettrica o ibrida ad uso promiscuo (valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), costituisce reddito per un valore pari al 25% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell’ACI.

Tale percentuale è elevata al 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km, al 50% qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, e al 60% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km.

Poiché l’assegnazione dell’autovettura per uso promiscuo costituisce per l’amministratore un compenso (in natura), è necessario che lo stesso sia deliberato nei modi di legge.

L’uso promiscuo deve essere provato mediante qualunque documentazione idonea allo scopo e non deve essere occasionale.

Se l’amministratore corrisponde delle somme, o assume a carico le spese di gestione, il fringe benefit da assoggettare a tassazione deve essere determinato al netto di quanto corrisposto, comprensivo dell'eventuale IVA a carico del dipendente.

Per le autovetture assegnate agli amministratori a uso promiscuo, cioè utilizzate sia come auto aziendale sia come auto personale, l’amministratore, in genere, non deve farsi carico dei costi relativi all'acquisto o alla manutenzione del mezzo in quanto questi vengono coperti dall'azienda.

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