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DECRETO LAVORO

Le disposizioni di più immediato interesse per le imprese associate

lunedì 24 luglio 2023
CONVERSIONE DECRETO LAVORO CONVERSIONE DECRETO LAVORO

La Legge n. 85/2023, nel convertire il DL n. 48/2023, apporta alcune significative modifiche alla disciplina del contratto a termine che consentono di farvi ricorso con maggior facilità.

Vediamo quali.

Rinnovi con causale solo sopra i 12 mesi
La principale novità apportata in sede di conversione in legge del Decreto Lavoro riguarda la sostanziale parificazione dei “rinnovi” alle “proroghe” con riferimento all’applicazione delle causali

che legittimano l’apposizione del termine del contratto.

Come noto, infatti, sinora in caso di “rinnovo” del contratto a termine era sempre necessario indicare una causale giustificatrice indipendentemente dalla durata complessiva dei rapporti a termine intercorrenti tra le parti, mentre nel caso di “proroga” di un contratto, la causale era necessaria solamente al superamento dei 12 mesi complessivi di durata.

La modifica apportata dal Legislatore esclude l’obbligo di indicazione delle causali giustificatrici  nell’apposizione  del termine anche nel caso di rinnovi dei contratti a tempo determinato, qualora la durata complessiva del rapporto sia inferiore a 12 mesi.

Il nuovo comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015, infatti, ora reca (in grassetto la modifica apportata):

“Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l’apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. L’atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga e di rinnovo dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”

Coerentemente, viene modificato anche il comma 01 dell’art. 21 del medesimo decreto legislativo, che ora dispone quanto segue:

Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1”.

In virtù di tale modifica, qualora tra le Parti si rinnovi un contratto a tempo determinato con una durata complessiva che non eccede i 12 mesi, non sarà più necessario indicare una causale giustificatrice l’apposizione del termine, che diventa obbligatoria solamente qualora la durata complessiva dei rapporti a termine sia superiore a 12 mesi.

Computo durata complessiva contratti
In considerazione delle importanti modifiche apportate dal Decreto Lavoro e dalla legge di conversione alla disciplina dei contratti a termine, soprattutto con riferimento alle causali che legittimano l’apposizione del termine, il Legislatore introduce una “clausola di salvaguardia” rispetto al computo della durata complessiva dei contratti a termine.

Il comma 1-ter dell’art. 24 del DL n. 48/2023, introdotto in sede di conversione in legge, dispone:

“1 -ter . Ai fini del computo del termine di dodici mesi previsto dall’articolo 19, comma 1, e dall’articolo 21, comma 01, del decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificati dai commi 1 e 1 -bis del presente articolo, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”

Pertanto, viene stabilito che ai fini del computo dei “12 mesi” per i quali la norma non prevede l’indicazione delle causali (quindi i primi 12 mesi di rapporto acausale), si dovranno tenere in considerazione solamente i contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023, data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 48/2023.

Eventuali contratti stipulati prima di tale data, ancorché fra le medesime parti, sono neutralizzati ai fini del computo dei 12 mesi e quindi il datore lavoro e il lavoratore potranno stipulare un nuovo contratto acausale anche se in precedenza avevano stipulato un contratto a termine con causali ovvero anche se la durata complessiva, considerando i periodi di rapporto antecedenti il 5 maggio 2023, sia superiore a 12 mesi.

Appare opportuno precisare che tale “clausola di salvaguardia” non incide sulla durata massima complessiva dei rapporti a termine, che rimane confermata in 24 mesi (salvo la diversa durata prevista dalla contrattazione collettiva o l’ipotesi di ricorrere al contratto in deroga assistita).

Pertanto, nell’applicazione di tale semplificazione occorre tenere comunque in considerazione la durata massima dei rapporti a termine stipulabili tra le stesse parti.

Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato
Il c. 1-quater dell’articolo 24 apporta modifiche all’articolo 31 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che disciplina il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

Intervenendo sul c. 1, primo periodo, si precisa che dal numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato sono esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato.

Si prevede inoltre che è in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato:

  • di lavoratori di cui all' articolo 8, c. 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  • di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei nn. 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

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