L’Inps, con messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020, ha individuato i casi in cui il lavoratore ha diritto alla tutela previdenziale della malattia secondo le disposizioni previste dal Decreto “Cura Italia”, fornendo a riguardo alcuni chiarimenti ed indicazioni operative.
Malattia accertata da COVID-19: il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, pertanto ha diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno. Il certificato è redatto dal medico curante e non è necessario alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.
Quarantena e sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili: l’assenza dal lavoro, prescritta dalle competenti autorità sanitarie, è equiparata ai fini del trattamento economico rispettivamente alla malattia e alla degenza ospedaliera. Tali situazioni sono, infatti, considerate rischiose per il lavoratore e per la collettività, pertanto il legislatore ha inteso fornire una tutela.
A tal proposito si ricorda che sono considerati lavoratori fragili:
• i lavoratori a cui sia riconosciuto lo stato di grave disabilità;
• i lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, rilasciata dai competenti organi medico-legali.
Lavoratori in quarantena o in sorveglianza precauzionale che svolgano attività lavorativa in modalità “smart working”: non è consentito il ricorso alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena, o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile, continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa in modalità da remoto presso il proprio domicilio. In questa circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa e la relativa retribuzione.
Quarantena per ordinanza amministrativa: nel caso di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa, non è riconosciuta la tutela previdenziale della malattia, in quanto la stessa richiede una certificazione di malattia attraverso un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.
Quarantena all’estero: in caso di lavoratori assicurati in Italia, recatisi all’estero e soggetti a provvedimenti di quarantena emessi dalle competenti autorità del Paese straniero, l’accesso al trattamento di malattia è sempre subordinato ad provvedimento delle autorità sanitarie italiane.
Lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione guadagni ordinaria - CIGO, straordinaria - CIGS, in deroga – CIGD o assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà): anche in questo caso non è riconosciuta tutela previdenziale della malattia, sulla base del principio della prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia.
ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.