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CREDITI DI LAVORO: I NUOVI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Un credito di lavoro si prescrive in genere in cinque anni: è possibile far decorrere il termine di prescrizione anche in costanza di rapporto di lavoro?

mercoledì 19 ottobre 2022
CREDITI DI LAVORO: I NUOVI ORIENTAMENTI GIURISPRUD CREDITI DI LAVORO: I NUOVI ORIENTAMENTI GIURISPRUD

Con la recente sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022, la Corte di Cassazione, ripercorrendo l’evoluzione normativa degli ultimi anni (nello specifico, Legge n. 92/2012 e D.Lgs. n. 23/2015), ha ritenuto di superare il precedente orientamento giurisprudenziale secondo cui, per poter individuare il dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione, fosse necessaria ed imprescindibile una valutazione, caso per caso, volta ad accertare tanto la sussistenza di una effettiva tutela reale a favore del lavoratore, quanto di un concreto timore del licenziamento strettamente connesso alla stabilità del rapporto di lavoro.

Tale orientamento, secondo la Suprema Corte, è da considerarsi ormai inadeguato, sia perché fonte di incertezza del sistema (affidando ex post all’Autorità giudiziaria, in costanza di giudizio, il compito di ravvisare la stabilità del rapporto), sia in quanto incapace di assorbire il cambiamento operato dalle riforma delle tutele contro i licenziamenti invalidi realizzata dapprima con la Legge n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero) che ha riscritto l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori e poi dal D.Lgs n. 23/2015.

IL NUOVO ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE
Come si ricorderà, le novità introdotte dalla Legge n. 92/2012 e dal D.Lgs n. 23/2015 hanno comportato, per le ipotesi di licenziamento illegittimo, il passaggio da un’automatica applicazione della tutela reintegratoria e risarcitoria, ad un’applicazione selettiva delle tutele e delle sanzioni applicabili.

In particolare, la tutela reintegratoria ha acquisito ormai un carattere recessivo e residuale tale da determinare, inevitabilmente, un timore del dipendente nei confronti del datore di lavoro per la sorte del rapporto ove egli intenda far valere un proprio credito nel corso dello stesso.

Da qui la pronuncia della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022 ha affermato che al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oggetto di applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, dopo le modifiche a seguito della Legge Fornero e con il regime introdotto dal D.Lgs n. 23/2015, non è più applicabile un regime di stabilità.

Pertanto, il termine di prescrizione di tutti i diritti non ancora prescritti quando è entrata in vigore la Legge Fornero (ovvero il 18 luglio 2012), decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.

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