Una recente sentenza della Cassazione Penale (Sez. 4, 29 aprile 2022, n. 16562) ha respinto un ricorso e ritenuto colpevole di violazione delle norme sulla prevenzione e sicurezza l’amministratore di una società che nel 2006 era stata teatro di un infortunio mortale di un dipendente.
Secondo gli atti della società il ricorrente era designato quale amministratore delegato e rappresentante legale, funzioni quindi che per logica lo identificavano di fatto anche come Datore di Lavoro e RSPP.
È bene infatti ricordare che in assenza di deleghe formali verso un diverso soggetto l’incarico di Responsabile per la Sicurezza, Prevenzione e Protezione si ritiene assunto dal Datore di Lavoro.
Nel caso specifico il Datore di Lavoro, per quanto avesse demandato (informalmente) alcune funzioni di prevenzione a un soggetto terzo all’interno dell’azienda, non lo aveva mai individuato con una precisa delega di funzioni, carenza questa che ha comportato la decisione di rigetto del ricorso da parte dei giudici della Suprema Corte.
Tale decisione è maturata inoltre per la palese mancanza di aggiornamento della valutazione dei rischi e di un’adeguata formazione e vigilanza, obblighi che in assenza di una diversa figura designata sono risultati non ottemperati dal Datore di Lavoro.
È importante ribadire che all’interno di ogni azienda, sia individuale che in forma societaria, dove sussiste la presenza di personale dipendente o subordinato è indispensabile individuare e nominare il RSPP, formarlo adeguatamente, incaricarlo della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) o delegare tali funzioni a un soggetto esterno in possesso dei requisiti.
Ricordiamo che l’ufficio Sicurezza di Confcommercio Vicenza è a disposizione per approfondire le singole casistiche e individuare la migliore soluzione per le imprese associate.
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