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DECRETO PNRR: NOVITÀ IN MATERIA LAVORO

Introdotte modifiche in tema di DURC, appalti e quadro sanzionatorio. Vediamo da vicino le principali previsioni normative

martedì 26 marzo 2024
DECRETO PNRR NOVITÀ IN MATERIA LAVORO DECRETO PNRR NOVITÀ IN MATERIA LAVORO

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024, è entrato in vigore il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, che riporta le ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (c.d. decreto PNRR).

In particolare, tra le ulteriori misure previste, vi sono quelle in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare.

Di seguito un’analisi delle previsioni contenute nell’art.29 commi da 1 a 6 del predetto decreto.

È ormai noto che il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (c.d. DURC) è indispensabile per partecipare agli appalti, per usufruire delle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, nonché per fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.

Il DL n. 19/2024, apportando delle modifiche all’articolo 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006, prevede che i predetti benefici siano subordinati, oltre che al possesso del DURC, anche all’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).

Nella Relazione illustrativa al provvedimento in esame, è chiarito che, con l’estensione operata dalla disposizione anche alle violazioni delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le violazioni di legge possono impedire il godimento dei benefici, anche se non riferite alla singola posizione lavorativa, con il solo limite del doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione in caso di successiva regolarizzazione.

Il DL n. 19/2024, aggiungendo un ulteriore comma all’articolo 1 della Legge n. 296/2006, 1175-bis, dispone, inoltre, che in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, nonché delle violazioni accertate, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza, i datori di lavoro hanno diritto ai benefici normativi e contributivi. In più, viene introdotto un limite all’importo delle agevolazioni che possono essere recuperate: in relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, invero, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPALTI

Il DL n. 19/2024, modificando l’articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003, interviene poi in materia di trattamento economico del personale impiegato nell’appalto, anche con riferimento all’ampliamento dei casi in cui è possibile configurare una responsabilità solidale dei soggetti coinvolti per la corresponsione di tale trattamento economico.

Nel dettaglio, aggiungendo un ulteriore comma, 1-bis, prevede che, nei casi di appalto di opere o servizi, sia obbligatorio corrispondere ai lavoratori dell’appaltatore e degli eventuali sub-appaltatori un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto.

Si tratta di una previsione analoga a quella già prevista dall’attuale codice dei contratti pubblici con la quale si intende fronteggiare la prassi di esternalizzare talune attività al solo scopo di abbattere il costo del lavoro a danno dei lavoratori.

Il DL n. 19/2024, modificando l’articolo 29, comma 2 del D.Lgs n. 276/2003, inoltre, estende il regime di solidarietà tra committente ed appaltatore nell’obbligazione retributiva e contributiva anche nei casi:

  • in cui l’utilizzatore ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati allo svolgimento di attività di somministrazione di lavoro (D.Lgs. n. 276/2003, articolo 18, comma 2);
  • di appalto e di distacco privi dei requisiti che devono essere necessariamente presenti perché si configurino tali istituti (D.Lgs. n. 276/2003, articolo 18, comma 5-bis).

 

MODIFICA DEL QUADRO SANZIONATORIO VIGENTE

Impiego effettivo di lavoratori senza preventiva comunicazione: contrasto al lavoro sommerso. La Legge di Bilancio 2019 ha previsto l’aumento del 20% della sanzione amministrativa nelle ipotesi di impiego irregolare di lavoratori subordinati,  ovvero senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, c.d. maxisanzione per lavoro nero.

Il DL n. 19/2024, modificando l’articolo 1, comma 445, lettera d), numero 1, della Legge n. 145/2018, eleva il suddetto aumento al 30% per la violazione di cui all’articolo 3 del DL n 12/2002 e le sanzioni risultano, pertanto, rideterminate come nella seguente tabella.

Rimane invece invariato l’incremento del 20% già previsto delle sanzioni comminate per violazione di alcune norme poste in materia di somministrazione di lavoro e di mercato del lavoro, di distacco temporaneo in Italia (da parte del datore di lavoro) di lavoratori occupati abitualmente in un altro Stato, di limite di durata dell’orario di lavoro per periodi di 7 giorni, di riposo settimanale e di riposo minimo giornaliero (D.Lgs. n. 66/2003, art. 18-bis, commi 3 e 4).

Somministrazione di lavoro

Per fronteggiare la somministrazione abusiva di personale e contrastare talune fattispecie illecite, il DL n. 19/2024 interviene in tema di somministrazione di lavoro e di mercato del lavoro, novellando l’articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003.

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