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DECRETO RISTORI: CONGEDI O LAVORO AGILE PER I GENITORI DI MINORI

Come funziona la norma che riguarda famiglie in cui vi sia un convivente minore di 16 anni

venerdì 27 novembre 2020

Il Decreto “Ristori” ha previsto che i lavoratori dipendenti genitori possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena o della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente, minore di 16 anni (in precedenza il limite di età del minore era di 14 anni).
Il decreto introduce, inoltre, il diritto, per i genitori di figli di età compresa tra 14 e 16 anni, qualora la prestazione non possa essere resa con modalità in lavoro agile, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa. Durante detto periodo vige il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

ln particolare il Decreto “Ristori”, dispone quanto segue:
“1. Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni sedici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonchè nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonchè nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici.

2. È altresì possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si è verificato all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.

3. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui ai commi 1 e 2, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonchè nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità nè riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

4. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 3 è riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 7, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.” (...)

Quindi in sintesi:
• è possibile ricorrere al lavoro agile nel caso in cui il figlio convivente minore di 16 anni sia:
- in quarantena;
oppure
- nella condizione di non poter svolgere l’attività didattica in presenza, in quanto quest’ultima è stata sospesa;

• nel caso in cui il figlio convivente minore di 14 anni sia in quarantena, oppure si trovi nella condizione di non poter svolgere l’attività didattica in presenza (in quanto quest’ultima è stata sospesa), uno dei genitori, alternativamente all’altro, può fruire del congedo indennizzato dall’INPS:
- qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile;
oppure
- in alternativa alla predetta modalità;

in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni in quarantena oppure impossibilitati a svolgere l’attività didattica in presenza (in quanto quest’ultima è stata sospesa), i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro:
- qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile;
oppure
- in alternativa alla predetta modalità.

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