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DENUNCIA DI INFORTUNIO: CHIARIMENTI DELL'INAIL

Una circolare del 9 settembre affronta il tema del regime sanzionatorio applicabile in caso di omessa o tardata denuncia

giovedì 23 settembre 2021
DENUNCIA DI INFORTUNIO: CHIARIMENTI DELL'INAIL DENUNCIA DI INFORTUNIO: CHIARIMENTI DELL'INAIL

L'INAIL, con la Circolare n. 24 del 9 settembre scorso, ha fornito dei chiarimenti in merito al regime sanzionatorio applicabile in caso di omessa o tardata denuncia di infortunio.
Va ricordato, a questo proposito, che il datore di lavoro deve denunciare all'INAIL gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni. In particolare la circolare fornisce indicazioni relative a modalità e tempistiche e al regime sanzionatorio. Vediamole da vicino.

La denuncia dell’infortunio deve essere presentata entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all’INAIL per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi.

Per quanto riguarda il termine di due giorni, il giorno iniziale da cui decorre è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal dipendente il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza.
Se la scadenza cade in un giorno festivo, esso slitta al primo giorno successivo non festivo; nei casi di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, il sabato è considerato normale giornata feriale.

Per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni, per i quali la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell’ulteriore certificazione medica di infortunio, che accerta la mancata guarigione nei termini inizialmente individuati.

Per gli infortuni mortali e gli infortuni per i quali ricorre pericolo di morte, la denuncia deve essere effettuata entro ventiquattro ore dall’infortunio.

Per i casi di malattia-infortunio da Covid-19 la violazione dell’obbligo di presentazione della denuncia nei termini di legge presuppone che il datore di lavoro sia a conoscenza che l’evento è qualificabile come infortunio sul lavoro anziché come malattia di competenza dell’INPS, quindi il termine decorre sempre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti della prima certificazione medica di infortunio che attesta che l’astensione assoluta dal lavoro è riconducibile al contagio.

La denuncia di infortunio deve essere presentata esclusivamente tramite gli appositi servizi telematici predisposti dall’INAIL.
La sanzione per la violazione dell’obbligo di presentare la denuncia per infortuni è compresa tra 1.290,00 e 7.745,00 euro.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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