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DETASSAZIONE DELLE MANCE DEL SETTORE TURISMO

Come funziona, a quali imprese e a quali lavoratori si applica e come si calcola il beneficio fiscale previsto

martedì 26 marzo 2024
DETASSAZIONE DELLE MANCE DEL SETTORE TURISMO DETASSAZIONE DELLE MANCE DEL SETTORE TURISMO

Le “somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pa­gamento elettronici” (c.d. mance), riversate a favore di lavoratori del settore privato ricetti­vo e di somministrazione di alimenti e bevande titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro (nel periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance), costituiscono reddito di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette ad un’imposta so­stitutiva con l’aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro, applicata dal sostituto d’imposta.

Le stesse somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contri­buti previdenziali, assistenziali e dei premi INAIL e non sono computate ai fini del calcolo del TFR. Concorrono, invece, alla formazione del reddito rilevante per il riconoscimento del­la spettanza o per la determinazione di detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, quando è richiesto un determinato requisito reddituale. Ricapitoliamo dunque di seguito le regole vigenti.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Applicano il regime di tassazione di favore delle mance le strutture ricettive e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della Legge n. 287/1991. Nello specifico, si tratta dei datori di lavoro caratterizzati dai seguenti Codici Ateco:

  • 55.10.00 - alberghi
  • 55.20.10 - villaggi turistici
  • 55.20.20 - ostelli della gioventù
  • 55.20.30 - rifugi di montagna
  • 55.20.40 - colonie marine e montane
  • 55.20.51 - affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
  • 55.20.52 - attività di alloggio connesse alle aziende agricole
  • 55.20.53 - attività di alloggio connesse alle aziende ittiche
  • 55.30.00 - aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
  • 55.90.10 - gestione di vagoni letto
  • 55.90.20 - alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
  • 56.10.11 - ristorazione con somministrazione
  • 56.10.12 - attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
  • 56.10.13 - attività di ristorazione connesse alle aziende ittiche
  • 56.10.30 - gelaterie e pasticcerie
  • 56.10.41 - gelaterie e pasticcerie ambulanti
  • 56.10.42 - ristorazione ambulante
  • 56.10.50 - ristorazione su treni e navi
  • 56.30.00 - bar e altri esercizi simili senza cucina
  • 93.29.20 - gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali

 

BENEFICIARI

Come si diceva, beneficiano del regime fiscale agevolato delle mance i lavoratori del settore privato impiegati in strutture ricettive ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a euro 50.000 nel periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance, che non abbiano rinunciato per iscritto alla facoltà di optare per la tassazione sostitutiva.

MANCE DETASSABILI

Sono assoggettate al regime fiscale agevolato (imposta sostitutiva del 5%) le somme desti- nate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità (c.d. mance), attraverso l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici ovvero in denaro, per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

LIMITE MASSIMO AGEVOLABILE

Il limite massimo di importo che può essere assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura del 5%, è fissato nel 25% del reddito percepito dal lavoratore nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

Il limite annuale del 25%:

  • va calcolato su una base di calcolo costituita dalla somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, ivi comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi;
  • rappresenta una franchigia (in caso di superamento dello stesso, solo la parte delle mance eccedente il suddetto limite deve essere assoggettata a tassazione ordinaria).

ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, previa verifica del rispetto del limite di euro 50.000 di reddito di lavoro dipendente conseguito dal lavoratore nel precedente periodo d’imposta, applica la tassazione sostitutiva del 5% sulle mance. Se il sostituto d’imposta in questione è stato l’unico datore di lavoro ad aver rilasciato la Certificazione Unica per l’anno precedente, applica automaticamente l’imposta sostitutiva. In caso contrario, la sua applicazione avverrà a condizione che il lavoratore attesti per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno precedente.

Qualora il sostituto d’imposta rilevi che la tassazione sostitutiva è meno vantaggiosa per il lavoratore, anche in assenza di rinuncia da parte di quest’ultimo, può applicare la tassazione ordinaria, portandone a conoscenza il lavoratore stesso.

L’imposta sostitutiva trattenuta è versata con Mod. F24 utilizzando il codice tributo 1067.

ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE

Da parte sua, il lavoratore, è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta:

  • l’insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo (ipotesi di reddito di lavoro dipendente superiore a euro 50.000 nell’anno precedente);
  • ai fini della verifica del rispetto del limite annuale delle mance agevolabili, l’importo del reddito percepito per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione presso altri datori di lavoro e delle eventuali mance assoggettate a imposta sostitutiva dagli stessi.

Il lavoratore, inoltre, può comunicare al proprio datore di lavoro l’eventuale rinuncia al regi- me agevolato.

ESEMPIO DI DETASSAZIONE DELLE MANCE

Lavoratore dipendente di un ristorante al quale sono accreditate mance per un totale di euro

7.300. Soddisfa i requisiti soggettivi richiesti per vedersi applicato il regime fiscale agevolato su tale importo (reddito di lavoro dipendente non superiore a euro 50.000 nell’anno prece- dente) e, nell’anno di percezione delle mance, ha maturato un reddito di lavoro dipendente nel settore turistico pari a euro 27.562,04, di cui euro 7.300 per mance.

Il sostituto d’imposta determina, preliminarmente, il limite di importo relativo alle mance che può scontare l’imposta sostitutiva del 5%: euro 27.562,04 x 25% = euro 6.890,51

Procede, quindi, ad assoggettare l’ammontare delle mance:

  • per euro 6.890,51 (limite massimo detassabile) ad imposta sostitutiva del 5%, quantifi- cando un’imposta dovuta di euro 344,53;
  • per euro 409,49 (ammontare delle mance eccedente il limite massimo detassabile dato da euro 7.300 meno euro 6.890,51) a tassazione ordinaria.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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