Le “somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici” (c.d. mance), riversate a favore di lavoratori del settore privato ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro (nel periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance), costituiscono reddito di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette ad un’imposta sostitutiva con l’aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro, applicata dal sostituto d’imposta.
Le stesse somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi INAIL e non sono computate ai fini del calcolo del TFR. Concorrono, invece, alla formazione del reddito rilevante per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, quando è richiesto un determinato requisito reddituale. Ricapitoliamo dunque di seguito le regole vigenti.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Applicano il regime di tassazione di favore delle mance le strutture ricettive e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della Legge n. 287/1991. Nello specifico, si tratta dei datori di lavoro caratterizzati dai seguenti Codici Ateco:
BENEFICIARI
Come si diceva, beneficiano del regime fiscale agevolato delle mance i lavoratori del settore privato impiegati in strutture ricettive ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a euro 50.000 nel periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance, che non abbiano rinunciato per iscritto alla facoltà di optare per la tassazione sostitutiva.
MANCE DETASSABILI
Sono assoggettate al regime fiscale agevolato (imposta sostitutiva del 5%) le somme desti- nate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità (c.d. mance), attraverso l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici ovvero in denaro, per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.
LIMITE MASSIMO AGEVOLABILE
Il limite massimo di importo che può essere assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura del 5%, è fissato nel 25% del reddito percepito dal lavoratore nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.
Il limite annuale del 25%:
ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, previa verifica del rispetto del limite di euro 50.000 di reddito di lavoro dipendente conseguito dal lavoratore nel precedente periodo d’imposta, applica la tassazione sostitutiva del 5% sulle mance. Se il sostituto d’imposta in questione è stato l’unico datore di lavoro ad aver rilasciato la Certificazione Unica per l’anno precedente, applica automaticamente l’imposta sostitutiva. In caso contrario, la sua applicazione avverrà a condizione che il lavoratore attesti per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno precedente.
Qualora il sostituto d’imposta rilevi che la tassazione sostitutiva è meno vantaggiosa per il lavoratore, anche in assenza di rinuncia da parte di quest’ultimo, può applicare la tassazione ordinaria, portandone a conoscenza il lavoratore stesso.
L’imposta sostitutiva trattenuta è versata con Mod. F24 utilizzando il codice tributo 1067.
ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE
Da parte sua, il lavoratore, è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta:
Il lavoratore, inoltre, può comunicare al proprio datore di lavoro l’eventuale rinuncia al regi- me agevolato.
ESEMPIO DI DETASSAZIONE DELLE MANCE
Lavoratore dipendente di un ristorante al quale sono accreditate mance per un totale di euro
7.300. Soddisfa i requisiti soggettivi richiesti per vedersi applicato il regime fiscale agevolato su tale importo (reddito di lavoro dipendente non superiore a euro 50.000 nell’anno prece- dente) e, nell’anno di percezione delle mance, ha maturato un reddito di lavoro dipendente nel settore turistico pari a euro 27.562,04, di cui euro 7.300 per mance.
Il sostituto d’imposta determina, preliminarmente, il limite di importo relativo alle mance che può scontare l’imposta sostitutiva del 5%: euro 27.562,04 x 25% = euro 6.890,51
Procede, quindi, ad assoggettare l’ammontare delle mance:
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