Lo scorso anno, il D. Lgs n. 105/2022 ha modificato il comma 7 dell’art. 54 del Testo Unico sulla maternità e sulla paternità, introducendo il divieto di licenziamento fino al compimento di un anno di età del bambino non più solo per il lavoratore padre che fruisce del congedo di paternità alternativo, di cui all’art. 28 (“in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre”), ma anche in caso di utilizzo del congedo di paternità obbligatorio, così come riformato dal nuovo art. 27-bis (“Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio).
In sostanza, fino a prima dell’entrata in vigore del decreto sopracitato, il divieto di licenziamento valeva solamente per il lavoratore padre fruitore del congedo di paternità alternativo. Ad oggi, invece, per effetto della novella di cui al D. Lgs n. 105, si è estesa la tutela anche all'ipotesi di fruizione del congedo di paternità obbligatorio.
Un ulteriore cambiamento è stato precisato di recente dall’INPS con la Circolare n. 32 del 20/03/2023 riguardo l’accesso all'indennità di disoccupazione NASPI in caso di dimissioni volontarie del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità fino al compimento di un anno di età del bambino.
Sin dall’entrata in vigore del T.U. sulla maternità e la paternità, l’art. 55 ha previsto la possibilità di accesso alla NASPI (precisamente “a tutte le indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento”, inclusa l’indennità sostitutiva di preavviso) per la lavoratrice madre che si dimette volontariamente durante il periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento, ovvero durante il primo anno di vita del bambino. Inoltre, la lavoratrice non è tenuta a rispettare il periodo di preavviso.
Il comma 2 dell’ articolo 55 scrive genericamente che questa disposizione si applica anche al lavoratore padre che fruisce del congedo di paternità, non distinguendo tra congedo alternativo e obbligatorio.
Proprio in virtù di questo richiamo astratto e generico al “congedo di paternità” e a seguito della modifica dello scorso anno che ha esteso il divieto di licenziamento anche al congedo di paternità obbligatorio, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha specificato che l’accesso alla NASPI in caso di dimissioni volontarie è da intendersi rivolto non solo al lavoratore padre che usufruisce del congedo alternativo, ma anche in caso di utilizzo del congedo obbligatorio.
Pertanto, se prima delle modifiche operate dal D. Lgs n. 105 la NASPI era riservata solo ai casi di dimissioni della lavoratrice madre e del lavoratore padre, ma quest’ultimo solo ove fruisse del congedo di paternità alternativo, con il nuovo testo di legge anche il lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio avrà accesso all’indennità di disoccupazione, sempre sino al compimento di un anno del figlio.
Riassumendo: tanto alla madre lavoratrice, quanto al padre lavoratore che fruisce sia del congedo di paternità alternativo sia di quello obbligatorio, si applicano le seguenti norme in materia:
Diritto a non comunicare il preavviso e ad ottenere l’erogazione dell’indennità sostitutiva del preavviso in caso di dimissioni volontarie durante il primo anno di vita del bambino.
ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.