Al fine di dare continuità ai rapporti di lavoro durante la crisi pandemica, ormai da oltre un anno il Legislatore ha disposto il divieto per i datori di lavoro di avviare le procedure di licenziamento collettivo e di esercitare la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, salvo specifiche eccezioni. Tra queste la più significativa riguarda la possibilità di stipulare un accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro. Quali caratteristiche deve avere questa intesa? Prima di vedere questi aspetti da vicino, riepiloghiamo brevemente la normativa.
La moratoria dei licenziamenti (sia collettivi che per giustificato motivo oggettivo) a prescindere dal numero di lavoratori impiegati è estesa sino:
La deroga che intendiamo esaminare, riguarda l’interruzione del rapporto di lavoro quando si raggiunga un accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
È bene precisare che non si tratta di una procedura di licenziamento collettivo, bensì di una modalità di adesione volontaria da parte dei lavoratori ad un accordo collettivo aziendale, con relativo incentivo; da essa scaturisce la risoluzione del rapporto di lavoro.
Data la natura consensuale della risoluzione deve esservi interesse del lavoratore all’esodo a fronte di un incentivo contrattato dalle organizzazioni sindacali e incluso nell’accordo collettivo aziendale.
La risoluzione del rapporto di lavoro si produce, dunque, soltanto per i lavoratori aderenti e secondo le modalità previste dall’accordo stesso.
Ai fini della validità dell’accordo collettivo aziendale non è richiesta la sottoscrizione dell’accordo da parte di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, bastando anche quella di una sola.
Questa procedura prevede che ai dipendenti, che cessano il rapporto di lavoro aderendo all’accordo collettivo aziendale, è comunque riconosciuta (in presenza degli altri requisiti) l’indennità di disoccupazione NASpI.
All’interno dell’accordo le parti dovranno eventualmente precisare a quali reparti aziendali e profili professionali si applica, le spettanze economiche, la data entro la quale ricevere e sottoscrivere le adesioni dei lavoratori.
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