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DOMANDA PER LA RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA PER PREVENZIONE

Sul sito dell’INAIL è disponibile il nuovo modello OT23 riferito agli interventi adottati dalle aziende nel 2023

lunedì 25 settembre 2023
DOMANDA PER LA RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA PER PREVENZIONE DOMANDA PER LA RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA PER PREVENZIONE

Ricordiamo che, come gli anni precedenti, le aziende con dipendenti che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia possono chiedere una riduzione del premio assicurativo INAIL presentando l’apposita istanza telematica di riduzione del tasso medio di tariffa – modello OT23 – entro il 28 febbraio (29 febbraio se bisestile) dell’anno successivo a quello di effettuazione degli interventi.

INAIL ha comunicato che sul portale dell’Istituto sono disponibili il  modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2024 (in relazione agli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2023) e la relativa guida alla compilazione.

Interventi migliorativi

L’Inail predefinisce gli interventi che sono considerati validi ai fini della concessione del beneficio in ragione della loro valenza di prevenzione. L’azienda, dal canto suo, indica, sul modulo di domanda per la riduzione del tasso medio per prevenzione gli interventi, che li ha attuati nell’anno solare precedente quello di presentazione della domanda (2024).

Il modulo di domanda articola gli interventi nelle seguenti sezioni:

a: prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
a-1: ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento
a-2: prevenzione del rischio di caduta dall’alto
a-3: sicurezza macchine e trattori
a-4: prevenzione del rischio elettrico
a-5: prevenzione dei rischi da punture di insetto
b: prevenzione del rischio stradale
c: prevenzione delle malatie professionali
c-1: prevenzione del rischio rumore
c-2: prevenzione del rischio chimico
c-3: prevenzione del rischio radon
c-4: prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici
c-5: promozione della salute
c-6: prevenzione del rischio microclimatico
d: formazione, addestramento, informazione
e: gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
f: gestione delle emergenze e dpi

Gli interventi migliorativi possono essere realizzati su una o più PAT (Posizione Assicurativa Territoriale) dell’azienda. Per la sezione E, che riguarda le misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, e per l’intervento F-6, riguardante il piano per la gestione dell’emergenza in caso di incendio, è richiesta l’attuazione degli interventi su tutte le PAT in quanto, per garantire la massima efficacia nelle fasi di prevenzione, tali interventi devono essere applicati nell’azienda nel suo complesso.

Gli interventi contrassegnati dalla lettera (P) hanno valenza pluriennale, ossia l’arco di validità dell’intervento è esteso a più annualità. In caso di attuazione di tali interventi, il Modulo deve essere ripresentato ogni anno con idonea documentazione probante, da cui risulti non solo la realizzazione degli stessi, ma anche il mantenimento e la continuità di attuazione di tali interventi nell’anno precedente quello di presentazione della domanda.

Punteggio

Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100. Per alcuni interventi, il punteggio prevede la possibilità di un punteggio bonus di 10 punti, aggiuntivo rispetto a quello indicato sul modulo, applicabile alle PAT classificate secondo i riferimenti tariffari indicati nel modulo stesso. Se all’interno di una PAT sono presenti più voci, appartenenti a diversi settori produttivi, prevale il settore produttivo a cui è assegnato un punteggio maggiore. Una volta individuati interventi sufficienti a far raggiungere un punteggio almeno pari a 100, è inibita la selezione di ulteriori interventi. Qualora l’azienda abbia effettuato gli interventi solo su singole posizioni assicurative, il punteggio è calcolato per ciascuna PAT e, quindi, per ogni PAT è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100. Per gli interventi della “sezione E” e per l’intervento F-6, che devono essere realizzati su tutte le PAT dell’azienda, il punteggio dell’intervento selezionato si intende conseguito per tutte le PAT, fermo restando che per ogni PAT è necessario aver effettuato interventi tali per cui la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.

Documentazione probante

L’Istituto individua nel campo “Documentazione ritenuta probante”, per ogni intervento, la documentazione che ritiene probante l’attuazione dello stesso nell’anno precedente quello di presentazione della domanda. A pena di inammissibilità, entro il 29 febbraio 2024 tale documentazione deve essere presentata unitamente alla domanda, utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nei Servizi online. Nel campo “Note” sono riportati chiarimenti e definizioni sugli interventi proposti. La documentazione prodotta dall’azienda deve riportare:

  • data;
  • firma (in genere del datore di lavoro, ma, a seconda degli interventi, anche di altri soggetti idonei, ad esempio, ad attestare un’emissione formale da parte dell’azienda, a comprovare l’effettiva condivisione da parte delle figure previste dalla legge, ecc.). In particolare, con riferimento agli interventi riguardanti l’implementazione e/o l’adozione di “procedure”, si precisa che per “procedura” si intende un insieme sistematico di istruzioni operative su come eseguire una determinata operazione o attività, formalmente emessa dall’azienda, resa nota ai lavoratori e attuata. La procedura deve essere caratterizzata, oltre che da data e firma, da:
  • contenuti, che devono essere congruenti con l’oggetto dell’intervento;
  • prove documentali dell’attuazione nell’anno solare precedente quello di presentazione della domanda. È facoltà sia dell’azienda che dell’Istituto a fornire o richiedere altra documentazione atta a dimostrare quanto dichiarato nel modulo.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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